Cassazione: stop alle ipoteche per debiti inferiori a 8.000 euro

PALERMO – Un piccolo debito – di cui si era a volte inconsapevoli – bastava per vedersi iscrivere un’ipoteca su una casa. L’operato della Serit Sicilia, la società  – soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Riscossione Sicilia spa  – incaricata di gestire la riscossione dei tributi e delle altre entrate nella Regione Sicilia,  era  in forte discussione da tempo, prima di finire alla ribalta per la recentissima sentenza della Corte di Cassazione 4077 del 2010 che ha dichiarato nulle le iscrizioni ipotecarie poste in essere da Equitalia per debiti inferiori agli 8000 euro. Equitalia, per inciso, fa di fatto lo stesso lavoro di Serit, è cioè la società per azioni, a totale capitale pubblico, incaricata dell’esercizio dell’attività di riscossione nazionale dei tributi.
Stando alla sentenza della Cassazione alcune modalità operative di entrambe sono molto discutibili. L’Associazione Consumatori Siciliani ha diffidato la Serit Sicilia spa ad annullare tutte le iscrizioni ipotecarie al di sotto di quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. Ciò che l’associazione chiede è un atto di autotutela, la cancellazione d’ufficio di tutte le ipoteche illegittimamente iscritte, cancellazione che eviti al cittadino di dover promuovere un’azione legale.
Allo stesso modo il sindacato “La nuova tutela del cittadino”, in una relazione  a firma del suo presidente Angelo Di Girolamo aveva affrontato i dettagli della questione denunciando l’inefficienza della pubblica amministrazione, quale ente impositore, “per aver iscritto a ruolo somme già prescritte o in assenza del previsto avviso bonario, per la tardività nella formazione del ruolo”, somme che la Serit  provvedeva comunque a cercare di riscuotere in qualità di esattore legato da un rapporto di servizio all’ente pubblico, con danni per i contribuenti. Paradossalmente la Serit, come l’Equitalia, si legge ancora nella relazione, è un ente che dovrebbe mirare alla “lotta all’evasione, attraverso l’accesso alle banche dati pubbliche, ai conti correnti bancari, all’anagrafe tributaria tenuta dall’Agenzia delle entrate, con possibilità di acquisire dati finanziari direttamente dal contribuente, riduzione dei vincoli su pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche e possibilità di procedere alla vendita diretta dei beni del contribuente qualora l’esposizione debitoria raggiunga il 5% del valore catastale degli immobili”.
In particolare, nella relazione con riferimento all’ipoteca si legge “Anche l’iscrizione di ipoteca risulta illegittima, poiché essendo atto prodromico all’espropriazione immobiliare, non dovrebbe mai essere iscritta per importi inferiori a ottomila euro”. E ancora “Tali iscrizioni comportano una paralisi della situazione finanziaria del contribuente, poiché, nel caso di affidamenti bancari, questi il più delle volte vengono revocati in quanto il soggetto non risulta più dai sistemi creditizi solvibile.
Inoltre, l’iscrizione di ipoteca non viene notificata al contribuente, il quale, il più delle volte lo scopre perché convocato dalla propria banca per l’immediato rientro dalle proprie esposizioni.” Insomma lo stop della Cassazione era atteso da tempo. Oggi è nulla l’iscrizione ipotecaria su debiti di modico valore ossia non superiori ad ottomila euro.
 

 
Il caso di un contribuente che ha segnato la svolta
 
PALERMO – Un contribuente aveva proposto opposizione avverso un’iscrizione ipotecaria su un immobile di sua proprietà legata al mancato pagamento di una cartella esattoriale avente ad oggetto un preteso credito di euro 916,93. Già in primo grado il giudice di pace aveva annullato l’illegittima ipoteca poiché il valore per il quale si agiva era inferiore a ottomila euro. Segue il ricorso di Equitalia spa, ma non c’è nulla da fare: la Corte di Cassazione a sezioni unite con la sentenza n. 4077 del 22 febbraio 2010 dichiara di fatto illegittimi e nulli milioni di procedimenti d’ipoteca esattoriale, ossia tutte le ipoteche del genere finora iscritte in danno dei contribuenti, che potranno più facilmente da ora in poi tutelare i propri diritti. L’articolo 76 del Dpr 602/73 stabilisce che “Il concessionario può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente ottomila euro” (limite che può essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze). E ancora “Il concessionario non procede all’espropriazione immobiliare se il valore del bene, determinato a norma dell’articolo 79 e diminuito delle passività ipotecarie aventi priorità sul credito per il quale si procede, è inferiore all’importo indicato nel comma 1”.