Gli assessori regionali fuori dalle Cciaa

PALERMO – Nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 30 del 2 luglio 2010 è stata pubblicata la legge n. 13 del 28 Giugno 2010, che ha ad oggetto le “Norme in materia di incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.
La legge, sostanzialmente, introduce l’incompatibilità tra la carica di assessore regionale e quella di componente del consiglio delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
A seguito dell’intervento del Legislatore siciliano risulta modificato  l’art. 13 della legge regionale del 4 aprile 1995, n. 29, con oggetto le “Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio.”
In particolare, nell’art. 13 vengono stabiliti, in riferimento alle Cciaa, i “Requisiti per la nomina e cause ostative”, cioè possono far parte del consiglio (delle Cciaa) i cittadini italiani e dell’Unione europea che abbiano raggiunto la maggiore età e godano dei diritti civili, che siano titolari di imprese, rappresentanti legali o amministratori unici di società, esercenti arti e professioni o esperti. Lo stesso articolo precisa che non possono far parte del consiglio: i parlamentari nazionali, regionali ed europei, gli assessori regionali, il presidente della provincia, i membri della giunta provinciale, i consiglieri provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti; gli amministratori non nominati in rappresentanza delle camere e i dipendenti di enti, istituti, consorzi o aziende dipendenti o soggetti a vigilanza della camera o che dalla stessa ricevano in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa; i dipendenti della camera e dell’assessorato regionale preposti alla vigilanza; coloro che abbiano riportato condanne per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, l’amministrazione pubblica, l’amministrazione della giustizia o la fede pubblica, punibili con pena non inferiore, nel minimo, a due anni o che siano soggetti alle misure di prevenzione previste dalla legislazione in materia di lotta alla criminalità organizzata;  coloro che, per fatti compiuti in qualità di amministratori della camera, siano stati dichiarati responsabili verso la medesima con sentenza definitiva.
La legge regionale n. 13 del 2010 completa il riassetto del sistema camerale siciliano avviato con la legge regionale n. 4 del 2010, che ha, appunto, ad oggetto il “Nuovo ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”; il nuovo assetto delle Cciaa nasce da un progetto di iniziativa parlamentare, datato 27 ottobre 2008, degli onorevoli Corona, Caputo, Bosco, Colianni, Falcone, Apprendi, Oddo, Scilla, Marinello e Donegani.
Nella relazione allegata al disegno di legge, gli stessi parlamentari regionali proponenti  evidenziavano che a fondamento dell’iniziativa vi fosse la necessità di colmare il vuoto formatosi tra la normativa nazionale e quella siciliana, una differenza talmente grave  da costringere le Camere di commercio siciliane ad essere sottoposte ad un regime giuridico “obsoleto ed ampiamente superato dalle riforme intervenute a livello statale”.
Grazie all’applicazione del nuovo quadro legislativo regionale, che prevede l’introduzione della tecnica normativa del rinvio dinamico, anche in Sicilia, si applicheranno automaticamente le norme nazionali, in tema di sistema camerale; eliminando così ogni differenza tra la disciplina statale e quella regionale.