Rumore di condizionatori e tutela risarcitoria per danni alla salute

CATANIA – D’estate il caldo la fa da padrone e per alleggerire il peso dell’afa l’unico rimedio è ormai l’uso del condizionatore.
Le nostre abitazioni ne sono quasi tutte provviste ma la sua ampia diffusione non ha portato solo benefici ma ha creato ulteriori problemi coi vicini.

Infatti, il condizionatore è dotato di un’apparecchiatura interna e di un’altra esterna, solitamente, posizionata sulle pareti prospicienti i balconi e le terrazze delle nostre abitazioni. è proprio la parte esterna a scatenare le ire dei condomini, che vogliono, giustamente, godere in silenzio del meritato riposo notturno.
L’andare del tempo, le differenze meccaniche tra le apparecchiature delle diverse case costruttrici, la cattiva manutenzione sono le ragioni che stanno all’origine del rumore intollerabile dei condizionatori, a causa del quale si è ricorsi persino davanti al Giudice di pace.

Da ultimo, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23807/2009, pronunciando in merito alle emissioni rumorose intollerabili (nel caso di specie, esse superavano i 3 decibel) provenienti da un condizionatore apposto sul balcone di un immobile condominiale, ha confermato quanto statuito dal giudice di merito in ordine all’immediata rimozione dello stesso.

La ragione di tale pronuncia è tutta da ricercare nelle disposizioni contenute nell’art. 844 c.c., con il quale il legislatore – pur sapendo che vi sono attività che danno luogo a delle immissioni sonore – ha voluto tutelare chi suo malgrado le deve subire, quando queste superino la normale tollerabilità, i cui parametri di determinazione sono statuiti dalla legge-quadro sull’inquinamento acustico n. 447/1995.

Quest’ultima sentenza, che si aggiunge alle precedenti decisioni che avevano per oggetto i limiti all’installazione dei condizionatori negli edifici condominiali, è tornata soprattutto ad esaminare i problemi causati dalle immissioni prodotte dai condizionatori e il conseguente danno morale subìto dagli altri condomini.
In sintesi, il danno morale viene riconosciuto non solo nel caso di  immissioni acustiche che superano i livelli di normale tollerabilità, ma qualora si accerti l’esistenza del reato di cui all’art. 674 c.p., allegando, altresì, la prova dell’illiceità delle emissioni.


Avv. Iole Gagliano
Dott.ssa Francesca Pecorino
Collegio dei professionisti di Veroconsumo