Si è ampiamente discusso se il divieto di sottoporre a controllo l’idoneità fisica dei lavoratori riguardi soltanto quelli già assunti o si possa estendere anche ai candidati da assumere e quindi alle c.d. visite preassuntive.
Il DLGS 81/08 (art.41, c3) prevedeva che gli accertamenti sanitari del medico competente non potevano essere effettuati: a) in fase preassuntiva: b) per accertare stati di gravidanza; c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente; orbene il Dlgs 106/09 ha modificato in parte l’art.41, c.3 (DLGS 81/08) ed ha soppresso la lett. a) con la conseguenza che, su scelta del datore del lavoro, il candidato all’assunzione può essere oggi sottoposto a visita medica preassuntiva per valutare l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni specifiche.
Le visite mediche preassuntive non possono essere effettuate in ogni caso per accertare stati di gravidanza (lett.b) e negli altri casi vietati dalla normativa vigente (lett.c).
Ad esempio, il datore di lavoro non può svolgere indagini volte ad accertare nel candidato l’esistenza di uno stato di sieropositività, ad eccezione del caso in cui il candidato deve essere assunto per svolgere attività che, per la loro particolare natura, presentano il rischio di trasmissione dell’infezione HIV a terzi.
Inoltre, il datore di lavoro non può svolgere indagini volte ad accertare l’abuso di alcol e o droghe, tranne che il candidato deve essere adibito a mansioni che comportino un elevato rischio di infortuni sul lavoro o per la sicurezza e l’incolumità dei terzi.
Le visite mediche preassuntive, sempre su scelta del datore di lavoro, possono essere svolte dal medico competente oppure dai dipartimenti delle A.S.L per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro.
I giudizi del medico competente relativi alla mansione specifica possono essere di: a) idoneità; b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; c) inidoneità temporanea; d) inidoneità permanente;
Avverso i suddetti giudizi è ammesso ricorso, entra trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.