Illegittime Tarsu e Tia se “decise” dalla Giunta

CATANIA –  La tarsu (ed anche la Tia), come è ben noto, sono i tributi (tariffa) che applicano i Comuni, nei confronti dei cittadini, per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (alias: spazzatura). Poichè tale raccolta ha, ovviamente, un costo di gestione, occorre che il predetto  costo venga determinato da un apposito organo comunale. A quest’organo compete la determinazione del costo del tributo oppure la variazione di esso nel tempo, secondo la recente sentenza della Cassazione n. 14376/2010, che ha determinato che appartiene esclusivamente alla competenza del consiglio comunale e non già della giunta comunale. Codesta decisione, emessa dai giudici di legittimità ( id est: Cassazione), si basa sulla legge 8 giugno 1990 n. 142, art 32 (che ha riformato il sistema delle autonomie locali),  in virtù della quale è stato demandato, alla competenza dei consigli comunali, l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con conseguente esclusività ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del predetto tributo.
è pertanto illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale, e va quindi disapplicata dal Giudice Tributario (Commissione Tributaria Provinciale – presso cui va proposto perentorio ricorso, in carta bollata (€ 14,64), entro gg. 60 dalla relativa notifica del tributo o cartella esattoriale – ai sensi del dlgs. n. 546/92 art 7 comma 5, con conseguente travolgimento dell’atto applicativo, la delibera (e quindi la relativa richiesta di pagamento) della giunta comunale, che abbia determinato il costo della tarsu, allorchè la delibera è stata emanata  sotto la vigenza della legge n 142 del 1990. Da ciò deriva che l’utente, che voglia impugnare il tributo, deve attentamente esaminare l’anno in cui il Comune ha determinato il costo del tributo.
               
Sebastiano Attardi
Collegio dei professionisti di Veroconsumo