Ammonimento per stalking anche senza prova di reato

ROMA – Con la legge n. 38 del 2009 è stato introdotto nel nostro ordinamento il reato di atti persecutori, detto “stalking”. Con tale norma si sanziona penalmente la condotta di chi reiteramente minaccia o molesta taluno in modo tale da cagionare uno stato di ansia o paura, determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona vicina, ovvero pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere.
L’art. 8 della legge 38/2009 prevede, altresì, che fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona offesa possa esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.
Le diverse conseguenze dell’ammonimento, rispetto ai provvedimenti assunti dal giudice penale, giustificano il diverso spessore dell’attività investigativa che si richiede nelle due ipotesi. Il questore, infatti, assunte “se necessario” informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge.
Ai fini dell’ammonimento, come recentemente chiarito dai giudici amministrativi (Tar Sicilia – sent. 29.04.2010 n.1289), non è necessario che si sia raggiunta la prova del reato di “stalking” ma è sufficiente il riferimento a fatti che hanno provocato nella vittima paura o ansia. Il questore è tenuto solo ad apprezzare discrezionalmente la fondatezza dell’istanza sulla base dei fatti esposti, degli elementi probatori forniti dal richiedente e degli altri che ritiene eventualmente di acquisire dagli organi investigativi, raggiungendo una ragionevole certezza sulla plausibilità e verosimiglianza delle vicende esposte dalla vittima.
La finalità dell’ammonimento (Tar Lombardia sent. 2639/2010) consiste, infatti, nel dissuadere l’autore degli atti molesti dal persistere nel suo atteggiamento in una fase in cui la condotta, pur non attingendo la soglia della rilevanza penale, presenta elementi di rischio di una possibile escalation criminale; ovvero fornire alla vittima – familiare del persecutore o comunque ad egli legata da vincolo affettivo e restia ad una denuncia penale per motivi di solidarietà ed affetto – la possibilità di richiamare l’aggressore ad una condotta non lesiva.

Avv. Cristina Calì
Collegio dei professionisti di Veroconsumo