Via alle stabilizzazioni incostituzionali

CATANIA – Sono iniziate ieri, per concludersi il 29 ottobre, le prove d’idoneità per la stabilizzazione di quasi 5.000 precari regionali per le categorie “A” e “B” negli uffici della Regione. Sono 4.851 – su 4.956 domande presentate – i candidati ammessi a prendere parte alle prove. A giudicarli saranno 9 commissioni (una per provincia) e 10 sottocommissioni.
Per una volta la macchina amministrativa sembra non conoscere intoppi e cammina spedita per permettere la puntuale pubblicazione, a fine novembre, delle graduatorie definitive e stipulare così i contratti a tempo indeterminato dal primo gennaio. Una lotta contro il tempo per riuscire a portare dalla propria parte un bacino di circa 15.000 voti (sommando quelli degli stabilizzandi a quelli dei loro familiari)  in un momento politico tanto delicato.
Ma i 236.000 disoccupati siciliani, aspiranti legittimamente ad entrare nei ranghi della pubblica amministrazione ed esclusi dalla possibilità di prendere parte al concorso, non stanno a guardare. Arrivano numerose (in copia conoscenza, così come suggerito dal nostro giornale), le domande indirizzate al dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale con la richiesta di assunzione. Ne contiamo già oltre 100.
Insieme alle loro e-mail, ne arriva qualcuna (a dir il vero sparuta) che ci accusa di un accanimento nei confronti dei precari della Pa, considerati “inutili”. Sia ben chiaro: queste persone possono essere (e sicuramente lo sono) preparate e competenti nel loro lavoro, sono “inutili” in quanto “eccedenti” quella che dovrebbe essere la normale (o per meglio dire ottimale) dotazione organica della pubblica amministrazione di una Regione che, con 5 milioni di abitanti, conta già, senza che sia stato deciso in alcun Piano aziendale, 20.642 dipendenti (fonte: Corte dei Conti Sicilia) contro i 3.129 di una regione, la Lombardia, che di abitanti ne ha quasi 10 milioni. E così, se si decide di incrementare ulteriormente tale dotazione organica, è giusto che almeno possano concorrervi tutti i disoccupati siciliani.
Altra strada per vedere riconosciuti i propri diritti è quella di fare ricorso al Tar, entro il 20 ottobre, chiedendo che venga sospesa l’efficacia della circolare, pubblicata sulla Gurs il 20 agosto scorso, che ha dato il là a questa pratica incostituzionale. (è possibile scaricare il modello del ricorso al Tar e la domanda con la richiesta di assunzione sul nostro sito internet: www.qds.it).
Incostituzionale, già. Abbiamo dato ampio risalto alle sentenze della Corte Costituzionale (n. 141 del 1999, 24/06, 205/06 e 239 del 2009) oltre a quella del Consiglio di Stato (la n. 4495/2010) e ad un parere del Consiglio di giustizia amministrativo (n. 204 del 2008) sulla contrarietà dei procedimenti di stabilizzazione agli articoli 1, 3, 51 e 97 della Carta. Ora si aggiunge una ancor più recente sentenza della Corte Costituzionale – la n. 235, depositata in Cancelleria il 7 luglio 2010 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 3, commi 2, 3 e 12 della legge della Regione Sardegna n. 3/09, che autorizzava l’amministrazione regionale a finanziare programmi pluriennali di stabilizzazione dei lavoratori precari delle amministrazioni locali. Secondo il dispositivo di tale sentenza, la materia della stabilizzazione dei precari non sarebbe di pertinenza delle Regioni a statuto speciale (la Sardegna così come la Sicilia lo è), essa anzi “incide sull’ordinamento civile, materia attribuita dall’art. 117, secondo comma, lettera l), della Carta fondamentale alla competenza esclusiva dello Stato e “contrasterebbe con i principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché con quello del pubblico concorso, di cui agli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione”.
 

 
Pari dignità per i siciliani disoccupati (aspiranti) e i precari della Pa
 
Ecco di seguito le principali sentenze che ribadiscono l’incostituzionalità della pratica delle stabilizzazioni dei dipendenti pubblici.

Corte Costituzionale (sentenza n. 235/10, n. 141/99, n. 24/06, n. 205/06 e n. 239/09) – (leggi articolo)
Consiglio di Stato (sentenza n. 4495/10). “Una deroga alla regola costituzionale del concorso pubblico di cui all’art. 97, può essere considerata legittima nei limiti in cui la valorizzazione della pregressa esperienza professionale, acquisita dagli interessati tramite forme contrattuali non a tempo indeterminato, non si traduca in norme di privilegio in danno degli altri aspiranti, con eccessiva violazione del carattere pubblico del concorso”
Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana (parere n. 204/08). Nel parere in particolare si fa riferimento alla “necessità di garantire il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione”.
Ricordiamo infatti gli articoli 1, 3, 4 e 97 della Costituzione italiana, esemplificativi in materia.
“L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. “Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge (…)”. “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto”. “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”.