Nuove regole per carte e bonifici la parola d’ordine è “trasparenza”

PALERMO – La parola d’ordine per la Banca d’Italia, nel biennio 2009-2010 è stata “trasparenza”. In un susseguirsi di circolari, comunicati, opuscoli, il consumatore tende a diventare il vero protagonista del mondo del credito, nell’ottica di un’economia che va riscritta dal suo punto di vista. Sono già in vigore le nuove regole che riguardano strumenti di pagamento come carte e bonifici, quotidianamente utilizzati da famiglie ed imprese.
Ecco le principali novità: i codici Abi e Cab vanno in pensione, per i bonifici diventa obbligatorio usare l’identificativo unico, cioè le ventisette cifre e lettere che formano il codice Iban; inoltre sono ridotti ad un solo giorno lavorativo i tempi di esecuzione dei bonifici. Tuttavia, fino al 2012 le banche, d’intesa col cliente, possono prolungarli fino a 3 giorni lavorativi (4 per i bonifici cartacei).
Non è tutto: appena riceve il bonifico, la banca mette subito le somme a disposizione del cliente che può utilizzarle; la data di valuta, da cui cominciano a maturare gli interessi, coincide con la data di disponibilità,  non si può più chiedere di accreditare l’importo sul conto del beneficiario con una data valuta anteriore o pari alla data di disposizione dell’ordine. Il cliente ha più tempo per contestare eventuali addebiti errati sulla propria carta di pagamento ed ottenere il rimborso e riceve maggiori informazioni su servizi e strumenti di pagamento prima della firma del contratto ed in tutte le successive comunicazioni periodiche. Fondamentale è la possibilità per il consumatore di confrontare i prodotti, e anche quindi i diversi tipi di conti correnti.
A questo proposito per esempio il Banco di Sicilia del gruppo Unicredit offre il servizio confronta-conti (differenziati nell’offerta a famiglie, imprese, giovani e ragazzi). Ciò che è fondamentale per Bankitalia non è la diversità dell’offerta ma la possibilità offerta, anche al consumatore che abbia anche un livello molto scarso di “alfabetizzazione finanziaria”, di comprendere le differenze tra un servizio finanziario e un altro.
Le disposizioni della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 riguardanti la “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” prevedono che annualmente venga redatto e reso pubblico un rendiconto sull’attività di gestione dei reclami relativi al comparto delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Adesso sono pienamente operative: i reclami possono costituire un elemento segnaletico della qualità del servizio, ed essere il momento opportuno per ricostruire una relazione soddisfacente con il cliente, evitando vertenze e  rischi reputazionali.
Prendiamo per esempio il caso del Banco di Sicilia (di fatto la divisione regionale del gruppo Unicredit). Nel corso del 2009 ha registrato 2.216 reclami provenienti dalla clientela. Il dato più significativo, secondo quanto si legge nella relazione “riguarda il numero dei reclami ricevuti nell’area conti correnti e operazioni di incasso e pagamento”, pari al 40,75% dei reclami totali; ai “finanziamenti e mutui” è riconducibile, invece, il 30,91% del totale dei reclami. Seguono i reclami riguardanti l’area “Altro” e i “servizi di investimento e accessori” rispettivamente per il 16,25% e 12,09%.”

Il conto corrente, definizioni
Tecnicamente, il conto corrente bancario è un prodotto per la raccolta dei risparmi che semplifica la gestione del denaro grazie ai servizi offerti dalla banca per effettuare pagamenti e riscuotere incassi. La differenza tra l’importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti è espressa dal saldo del conto corrente, e può essere “a credito” (positiva) o “a debito” (negativa). Ogni nuova registrazione sul conto ne determina un aggiornamento. La banche offrono diversi tipi di conto corrente, con caratteristiche e prezzi differenti; le differenze dipendono dal tipo di gestione proposta, dalle modalità di utilizzo del conto e dai servizi accessori inclusi (ad esempio: bancomat, domiciliazione bollette, e altri ancora). La scelta del conto corrente più adatto dovrà basarsi principalmente sulle esigenze da soddisfare (ad esempio: familiari, personali, professionali), sulla tipologia di servizi offerti , sui relativi costi (le spese di gestione possono essere fisse o variabili, in più ci sono i costi delle singole operazioni o dei servizi accessori).

 

 
Quando è possibile chiedere la chiusura del conto
 
Di spontanea volontà o di fronte all’alternativa netta “prendere o lasciare”: sono questi i due casi in cui può aversi la chiusura del rapporto di conto corrente. Il cliente può innanzitutto farne richiesta scritta alla banca in qualsiasi momento rispettando i termini di preavviso indicati nel contratto. Ovviamente  ha diritto a farsi restituire in tempi brevi le somme depositate e rimaste inutilizzate. Può verificarsi anche un secondo caso: quello delle variazioni sfavorevoli per il cliente, che  devono essere comunicate dalla banca per iscritto almeno trenta giorni prima della decorrenza delle modifiche, seguendo uno schema denominato “Proposta di modifica unilaterale del contratto”. Il cliente può recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora non si intenda accettare le modifiche che la banca vuole apportare alle condizioni contrattuali inizialmente concordate: è  l’esercizio, da parte sua, del diritto di recesso. In entrambe le situazioni, la banca non può applicare penali e spese di chiusura, e deve seguire le condizioni contrattuali in precedenza concordate.