Variazione tabelle millesimali serve maggioranza qualificata

CATANIA – Le tabelle millesimali, oltre a rappresentare il valore dei piani o porzioni di piano in proprietà a ciascun partecipante al condominio, rientrano tra quei criteri necessari per una razionale ed equa ripartizione degli oneri di manutenzione e conservazione delle parti comuni.
Con il passare del tempo esse hanno costituito anche materia giuridica, perché si sono accresciuti i motivi di contestazione attorno ai principi in base ai quali esse sono state determinate, alimentati anche dall’assenza di norme specifiche. A tale lacuna normativa  hanno sopperito le pronunce giurisprudenziali.
Da ultimo si registra l’intervento delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n° 18477/2010 che hanno affermato – contrariamente all’orientamento per il quale si riteneva che l’Assemblea condominiale non avesse il potere di formare e modificare le tabelle millesimali, essendo necessario l’accordo di tutti i condomini – che non occorre l’unanimità del consenso, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1136 comma 2 del codice   civile.
È sufficiente, quindi, una maggioranza qualificata, raggiungere il doppio requisito che votino a favore la maggioranza dei presenti all’assemblea e che questa maggioranza a favore rappresenti i 501/1000 del condominio ove si decidono le modifiche.
Spiega, infatti, la Corte che “le tabelle millesimali, in base all’art. 68 att. codice civile, sono allegate al regolamento di condominio (che a sua volta è approvato a maggioranza a norma dell’art. 1138). Considerato che dette Tabelle non accertano il diritto dei singoli condomini sulle unità immobiliari ma si limitano ad accertare il solo valore delle stesse rispetto all’intero edificio, ai soli fini della gestione del condominio, si deve ritenere che per la loro approvazione sia sufficiente la stessa maggioranza prevista per il regolamento del condomonio cui sono allegate”.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo