Controversie con i tour operator, i consumatori sono più tutelati

PALERMO – Federconsumatori Sicilia ha siglato un accordo con Astoi (Associazione dei Tour Operator Italiani) per risolvere in modo più veloce, ricorrendo a un sistema di  conciliazione, le controversie tra il consumatore e i tour operator.
L’iniziativa, presentata nel contesto di “Incontriamoci”, un ciclo  di seminari informativi e di orientamento per i consumatori, rivolti sia agli operatori sia a tutti i cittadini, si è svolta a Palermo proprio in questi giorni. Il tema dell’ incontro è stato  “Il turismo consapevole: viaggio tutto incluso, (compresa la fregatura)? Vacanza rovinata? Ci sono strumenti di difesa alternativi?”.
Domande che tante persone si fanno, in genere, quando il danno è fatto, quando la valigia arriva a vacanza terminata, quando l’albergo non c’è, il volo non parte, a destinazione non si arriva mentre i giorni di ferie, pochi, sempre troppo pochi,  passano in parte in aeroporto. Inoltre, è stato presentato il protocollo d’intesa sottoscritto tra Federconsumatori ed Astoi che prevede l’attivazione di una procedura per la definizione delle controversie in tempi rapidi e certi. Secondo il protocollo il consumatore che nel corso della vacanza ha subito disagi (più tecnicamente rispetto a quanto sopra descritto, il consumatore che ha riscontrato una difformità tra la struttura alberghiera illustrata sul catalogo e quella effettivamente utilizzata,  che ha avuto problemi igienico-sanitari, che ha visto scattare cancellazioni e/o ritardi dei voli, o che non ha avuto diritto alla consegna del suo bagaglio), potrà inviare un reclamo al tour operator entro dieci giorni lavorativi dalla data di rientro, con raccomandata.  Inoltre, si legge ancora nella nota stampa di presentazione dell’iniziativa “Nel caso di mancata risposta entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo, o di risposta insoddisfacente, il consumatore potrà rivolgersi allo sportello di Federconsumatori ed inoltrare la domanda di conciliazione.
Questa sarà esaminata e discussa, entro trenta giorni dalla  ricezione, da una commissione composta da un rappresentante del tour operator e dell’associazione di consumatori.” Secondo Lillo Vizzini, presidente regionale di Federconsumatori: "La procedura, gratuita, consentirà di velocizzare la risoluzione delle controversie turistiche evitando le lungaggini e i costi della via giudiziaria".Andiamo ora i dettagli: secondo l’art. 85 del Codice del Consumo il contratto di viaggio "tutto compreso" deve essere redatto in forma scritta, in termini chiari e precisi e al consumatore deve essere rilasciata copia sottoscritta o timbrata dall’organizzatore o dal venditore. La legge prevede l’obbligo di fornire informazione scritta della possibilità di sottoscrivere un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia; l’eventuale omissione potrà essere fatta valere davanti al giudice per ottenere il risarcimento del danno derivato dalla mancata stipulazione dell’assicurazione.
 
È ormai riconosciuto dalla giurisprudenza il danno morale da “vacanza rovinata”consistente nel minor godimento della vacanza a causa dei disagi sopportati dal consumatore in conseguenza dell’inadempimento del tour operator.
 

 
Per riparare i danni si fa spesso ricorso allo sconto sul viaggio futuro
 
Ma c’è di meglio e di più nella giungla che è il mondo giudiziario delle vacanze guastate. Se, ricevuto il reclamo per i disservizi subiti, il tour operator invia un buono sconto per un futuro viaggio, non conviene di solito accettare. Questa forma di rimborso “in natura” non è di solito idonea a risarcire il disagio subito dal consumatore che può solo programmare un nuovo viaggio con lo stesso organizzatore, spesso in periodi vincolati. Ci si deve rivolgere al giudice il quale dovrà tenere conto della ammissione di responsabilità del tour operator. Qualora durante la vacanza venga contratta una malattia in un villaggio turistico ( per intossicazione da cibo scadente o polmonite per aria condizionata non perfettamente pulita per esempio il consumatore può richiedere il risarcimento di ogni danno, sia quelli materiali sia quelli non patrimoniali connessi al danno biologico, pienamente riconosciuti). Ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice del Consumo il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza nel caso di danni alla persona; per i danni diversi, invece, il diritto si prescrive in un  anno.