Preliminare di vendita e danni per ritardata consegna di una casa

CATANIA – A molti di noi è certamente capitato di trovarci dinanzi ad un costruttore  per acquistare  un appartamento. In tal caso, prima di pervenire alla vendita definitiva presso il notaio, è prassi che venga sottoscritto un preliminare di vendita, tenendo  sempre presenti gli elementi essenziali che all’interno di questo contratto non possono mancare, a meno che  non vogliamo ritrovarci nella situazione di un consumatore che – rivolgendosi alla nostra associazione – ha lamentato una sua situazione particolare, che vi esponiamo.
Il consumatore ha sottoscritto un contratto preliminare per l’acquisto di un appartamento in costruzione, versando al costruttore un acconto alla firma del preliminare e pagando gli altri acconti successivamente per un totale pari al 35% del valore pattuito. Il rimanente importo lo avrebbe pagato alla consegna dell’appartamento.  Senonchè i lavori relativi alla costruzione sono andati avanti lentamente, raggiungendo un ritardo di 21 mesi rispetto alla data prevista. Ciò ha costretto il consumatore a dover prolungare la propria permanenza nella casa condotta in affitto, con un esborso mensile   di € 900,00  per un periodo d’attesa (e ritardo) davvero imprevedibile, pari a quasi  due anni . Il danno derivante dalla mancata consegna dell’immobile entro il termine pattuito è stato comunicato  al costruttore tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno . A questo punto, il consumatore  ci chiede: Cosa si può fare in questi casi per prevenire tale inconveniente?
La risposta è semplice: l’acquirente  deve tenere a mente che il  preliminare di vendita di cosa futura deve contenere i seguenti elementi: la previsione del pagamento di un acconto sul prezzo finale, la previsione della realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte, nonché la previsione di un termine di ultimazione dei lavori e di consegna dell’opera ( stabilendo, in caso di ritardo,  il pagamento giornaliero di una penale in denaro). Se il venditore viene meno all’osservanza del termine di consegna dell’appartamento, potrà essere citato in giudizio per il risarcimento dei danni (in base alla penalità già prevista nel preliminare), che la ritardata consegna  gli ha procurato.

avv. Sebastiano Attardi
collegio dei professionisti di Veroconsumo