Condomino moroso? Ecco le soluzioni possibili

CATANIA – Accade di frequente che in un condominio vi siano delle situazioni di morosità in relazione al pagamento delle quote ordinarie e straordinarie, conseguentemente l’amministratore si trova nell’impossibilità di provvedere all’erogazione delle spese per i servizi comuni.
Che fare in questi casi? L’amministratore è tenuto a riscuotere i contributi condominiali e per fare ciò, la legge gli consente di agire per le vie giudiziali al fine di “ottenere decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione” (art. 63, primo comma, disp. att. c.c.). Può, però, accadere che i normali tempi tecnici di riscossione coattiva dei crediti condominiali mal si concilino con la necessità di disporre di somme di denaro per il pagamento tempestivo dei fornitori condominiali, con il rischio di portare alla sospensione della normale erogazione del servizio.
Comunemente si sente dire che vige in capo ai comproprietari un obbligo di anticipare le quote dei condomini morosi, fatto salvo poi il diritto di vedersele rimborsate al momento del recupero giudiziale del credito. Ma come hanno ribadito le Sezioni Unite della Cassazione, la solidarietà nel condominio non è contemplata da nessuna disposizione di legge e le obbligazioni e la susseguente responsabilità dei condomini sono governate dal criterio dalla parziarietà.
In sostanza in queste circostanze, nel silenzio della legge, o meglio, nell’impossibilità per l’amministratore di chiedere ai condomini, sulla base di una disposizione legislativa, l’anticipazione delle somme da recuperare dal comproprietario moroso, sono due le possibili soluzioni: a) assembleare, vale a dire un accordo tra tutti i condomini per coprire la quota spese mancante, salvo rimborso al termine della procedura di recupero; b) regolamentare, ossia una clausola del regolamento di condominio contrattuale che preveda la possibilità per l’assemblea di deliberare sulla possibilità di coprire la quota spese del condomino moroso.