Riscaldamento. Iva al 10% per la revisione degli impianti

CATANIA – La revisione periodica degli impianti di riscaldamento e il controllo delle emissioni rientrano tra le prestazioni di servizi alle quali si applica l’aliquota Iva del 10 per cento, e non quella ordinaria del 21 per cento. L’agevolazione interessa la manutenzione ordinaria d’impianti termici, sia condominiali sia monofamiliari.
è quanto apprendiamo dalla Risoluzione n. 15/E del 4 marzo 2013, dell’Agenzia delle Entrate, nella quale si precisa che tra gli interventi agevolati rientrano anche quelli necessari a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. Su questo punto specifico, l’amministrazione finanziaria ha già chiarito, con la Circolare n. 71 del 7 aprile 2000, che il beneficio è applicabile anche alle prestazioni di manutenzione obbligatoria, previste per gli impianti elevatori e per quelli di riscaldamento, consistenti in verifiche periodiche e nell’eventuale ripristino della funzionalità.
Per quanto concerne le prestazioni obbligatorie per gli impianti di riscaldamento, ricordiamo che il decreto legislativo 192/2005, che disciplina i tempi e i modi delle verifiche degli impianti, stabilisce che per le caldaie di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW, ad esempio quelli condominiali, i controlli vengano eseguiti almeno ogni anno, sia per impianti alimentati a combustibile liquido o solido, sia per impianti alimentati a gas. Controlli che comportano anche la verifica del rendimento di combustione che per tali caldaie deve essere effettuato due volte l’anno: all’inizio della stagione e a metà del periodo di riscaldamento.
Invece, gli impianti con potenza inferiore a 35 kW, tra cui rientra la maggior parte degli impianti autonomi di appartamenti, devono essere verificati ogni due anni, così come il controllo della combustione.
Bartolomeo Buscema