CATANIA – La legge n. 120 del 29 luglio 2010, nel modificare il Codice della Strada, ha introdotto severe restrizioni su alcol e droga, prevedendo il divieto assoluto di bere per infraventunenni, neopatentati e conducenti professionisti.
Al riguardo sono state numerose le critiche mosse dai tossicologi forensi che hanno rilevato come nel nostro organismo vi è sempre una produzione endogena di alcol, anche minima, e ci sono migliaia di sostanze che, per quella minima concentrazione, possono interferire.
Peraltro, secondo gli studiosi il concetto di negatività avrebbe dovuto essere introdotto secondo determinati limiti minimi di rilevazione, cioè attraverso una taratura dello strumento in modo da evitare che tutti pur senza aver assunto alcolici possano risultare positivi, seppur in un range vicinissimo allo zero.
Inoltre, la determinazione del tasso alcolemico compiuta attraverso l’etilometro comporta la valutazione dell’aria espirata attraverso un fattore di conversione aria/sangue molto variabile.
Orbene, oltre agli inconvenienti relativi all’individuazione dell’esatto tasso alcolemico, la disposizione normativa ha incontrato ulteriori difficoltà in sede di accertamento probatorio.
La giurisprudenza di merito ha ritenuto, infatti, che non sussista il reato di cui all’art. 186 comma 2 (CdS) qualora il risultato dell’alcoltest abbia rilevato una percentuale di alcool oltre i limiti consentiti a causa dell’assunzione prolungata di un farmaco (nella specie Listerine) e, comunque, non si siano evidenziati, al momento della contestazione, gli elementi sintomatici tipici dello stato di ebbrezza. Il Tribunale di Monza, con sentenza n. 561/2009, ha accolto la tesi difensiva secondo cui la presenza di vapori di alcol conseguenti all’assunzione del farmaco può condurre ad alterazioni del risultato dell’alcoltest, ciò specie laddove vi siano state plurime assunzioni del colluttorio.
Tuttavia è bene ricordare che con le recenti modifiche al codice della strada per le categorie sopracitate (autisti professionisti, neopatentati, under 21) in caso di positività le prove da effettuarsi sono almeno tre (a distanza di 5 minuti una dall’altra) e, secondo accertamenti compiuti dalla Polstrada, l’eventuale effetto positivo all’alcoltest di farmaci verrebbe annullato entro 15 minuti.
Avv. Cristina Calì
collegio dei professionisti di Veroconsumo