Cad: dirigente premiato solo se innova

ROMA – Su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta, nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il nuovo Codice dell’Amministrazione digitale. Recando importanti modifiche al d.lsg. 82 del 2005, il nuovo d.lsg. 235/2010 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 2011 – traccia il quadro normativo entro cui deve obbligatoriamente attuarsi il processo di digitalizzazione della nuova PA.
Entro i prossimi tre anni, il decreto si propone di sburocratizzare definitivamente l’attività amministrativa. Ecco alcune novità.

Solo posta elettronica certificata
Entro 3 mesi le pubbliche amministrazioni utilizzeranno soltanto la Posta Elettronica Certificata (Pec) per tutte le comunicazioni. Non potranno più obbligare i cittadini a presentarsi agli sportelli per la richiesta di documentazione. L’amministrazione, a tal proposito, dovrà individuare un unico ufficio responsabile dell’attività ICT. Sarà istituita, peraltro, una conferenza che permetterà ai dirigenti di collaborare tra loro, confrontandosi e supportandosi.
 
Open government
Saranno introdotti e definiti i principi del nuovo modello “open government” con il quale le Pa renderanno fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovendo l’elaborazione e la diffusione di nuovi progetti, assicurando la pubblicazione dei dati in formato aperto e consentendo alle altre amministrazioni di accedervi e rielaborarli. Si attiverà, cosi un processo di continuo confronto e miglioramento delle performance. I siti istituzionali diventeranno i punti di riferimento dei cittadini. Concorsi e informazioni dovranno essere, obbligatoriamente, pubblicati on-line.

Risparmi generati trasformati in incentivi per il personale
I risparmi ottenuti con l’introduzione dell’innovazione tecnologica nell’azione amministrativa, dovranno essere misurati e andranno ad incentivare il personale interessato e a finanziare le nuove attività.

Obblighi per le regioni
Alle Regioni è dato l’obbligo: “Di promuovere un processo di digitalizzazione coordinato e condiviso con le autonomie locali”. Il vecchio codice, il d.lsg. 82/2005 all’art. 17, indicava già le sanzioni previste per le PA inadempienti. L’art. 12 del nuovo CAD, però, aggiunge importanti novità. Le amministrazioni hanno l’obbligo di individuare un unico ufficio dirigenziale generale responsabile del coordinamento funzionale, al quale afferiscono i compiti relativi al coordinamento delle azioni.

L’innovazione elemento per valutare il personale
Con le modifiche apportate l’innovazione diventa per la prima volta materia di valutazione del personale da cui dipendono sanzioni e incentivi. I dirigenti rispondono dell’osservanza e attuazione delle disposizioni del C.A.D., ai sensi e nei limiti degli art. 21 e 55 d.lgs. 165/2001, che prevedono rispettivamente specifiche responsabilità dirigenziali e disciplinari, fermo restando ovviamente le eventuali responsabilità penali, civili e contabili previste dalle norme vigenti.

Nei siti i nomi dei dirigenti responsabili dei procedimenti
Infine, a conferma delle nuove responsabilità amministrative imposte alle gerarchie più alte, tra i contenuti minimi dei siti web istituzionali dovranno essere inseriti i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.

 

 
Fare viaggiare le informazioni e non le persone la Pa non può chiedere ciò che sa già (art. 58)
 
Far viaggiare le informazioni e non le persone e non chiedere ai cittadini quello che le amministrazioni sanno già (art. 58). è una delle richieste più pressanti di cittadini ed imprese: che la PA non richieda loro dati che già possiede. Il Cad rende possibile lasciare in pace i cittadini prevedendo l’obbligo per le amministrazioni tenutarie di banche dati di predisporre apposite convenzioni aperte alla adesione di tutte le amministrazioni e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati senza oneri a loro carico. Il principio era già presente nel Cad del 2005, ma ancora una volta il nuovo Cad indica lo strumento e le sue regole, ne impone poi l’obbligatorietà prevedendo, in caso di inadempienza la nomina di un commissario ad acta che intervenga a predisporre le convenzioni e quindi in ultima analisi a tutelare il diritto degli utenti.
 In caso di inerzia delle amministrazioni nell’adozione delle convenzioni, il Presidente del Consiglio potrà nominare un Commissario ad acta.
 Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione è consultabile una sezione (http://www.innovazionepa.gov.it/lazione-del-ministro/cad/nuovo-codice-dellamministrazione-digitale.aspx) che raccoglie informazioni utili e documentazione essenziale sul nuovo CAD. Le pubbliche amministrazioni, le imprese e i cittadini possono comunque richiedere chiarimenti e assistenza inviando una mail all’indirizzo informacad@lineaamica.gov.it oppure contattando il numero verde di Linea Amica 803001.
 

 
Operazione completa in 15 mesi inclusa presidenza del Consiglio
 
La complessa normativa prevista dal Codice richiede tempi ragionevoli per il loro recepimento, per adeguare processi e per formare il personale.
La riforma entrerà in vigore quindi a scaglioni secondo una precisa tempistica che coincide comunque con gli impegni presi nel piano di e‐gov 2012.
Entro 3 mesi:
Le pubbliche amministrazioni utilizzeranno la posta elettronica certificata o altre soluzioni tecnologiche per tutte le comunicazioni che richiedono una ricevuta di consegna ai soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo.
Entro 4 mesi:
Le amministrazioni individueranno un unico ufficio responsabile dell’attività ICT.
Entro 6 mesi:
Le PA centrali pubblicheranno sui propri siti istituzionali i bandi di concorso e tutta una serie di informazioni sul proprio funzionamento nell’ottica della total disclosure.
Le amministrazioni consentiranno ovunque i pagamenti ad esse spettanti per via telematica.
Le amministrazioni e le imprese comunicheranno tra loro esclusivamente per via telematica.
Entro 12 mesi:
Saranno emanate le regole tecniche che consentiranno di dare piena validità alle firme elettroniche diverse da quella digitale, nonché alle copie cartacee e, soprattutto, a quelle digitali dei documenti informatici, dando così piena effettività al processo di dematerializzazione dei documenti della PA.
Saranno emanate le regole tecniche per la conservazione sostitutiva dei documenti in forma digitale dando il via agli archivi informatizzati.
Le pubbliche amministrazioni non potranno richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati sui propri siti istituzionali
Il cittadino fornirà una sola volta i propri dati alla pubblica amministrazione. Sarà onere delle amministrazioni (in possesso dei dati) assicurare, tramite convenzioni, l’accessibilità delle informazioni alle altre amministrazioni richiedenti
Saranno definite le basi di dati di interesse nazionale
Saranno emanate tutte le regole tecniche previste dal CAD
Le regole del nuovo CAD si applicheranno, mediante un apposito DPCM, anche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all’Amministrazione finanziaria.
Entro 15 mesi:
Le PA predisporranno appositi piani di emergenza idonei ad assicurare, in caso di eventi disastrosi, la continuità delle operazioni indispensabili a fornire i servizi e il ritorno alla normale operatività.
Già ieri il ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione Renato Brunetta ha inviato una mail a tutte le 49.179 pubbliche amministrazioni italiane per chiedere loro di attivarsi per rendere prassi quotidiana quanto previsto dalle norme del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 235/2010), in vigore a partire dal prossimo 25 gennaio.
“Sulla base delle esperienze maturate in questi anni – scrive Brunetta nella sua mail – il nuovo Codice introduce con chiarezza una serie di innovazioni normative volte a garantire che l’amministrazione digitale non resti solo una dichiarazione di principio, ma sia in grado di incidere effettivamente sui comportamenti e le prassi delle amministrazioni e sulla qualità dei servizi resi a cittadini e imprese. La riforma infatti non solo rende effettivi i diritti, accessibili le opportunità e cogenti gli obblighi, ma permette di diradare la nebbia dell’incertezza e rassicurare gli operatori sulla validità, anche giuridica, dell’amministrazione digitale”.