Finanziamenti del titolare sì, ma attenzione ai controlli

CATANIA – In questi tempi di crisi di liquidità finanziaria, alle imprese capita sovente che il titolare, o un socio, si trovi a dover mettere a disposizione della propria azienda, o società, temporaneamente e gratuitamente, delle somme di denaro che provvederà a ritirare quando l’impresa, avendo incassato i propri crediti rientrerà nella liquidità. Pensiamo, per esempio, a chi, avendo avuto la fortuna di stipulare un contratto con la Pubblica amministrazione, abbia effettuato una fornitura di beni o di servizi.
Grazie ai vari “Patti di stabilità” si sono, notevolmente dilatati i tempi di incasso dei propri crediti verso gli Enti pubblici: ormai non si tratta più di attendere qualche mese per essere pagati ma di anni. Nel frattempo l’imprenditore “salta” qualche pagamento, magari all’Inps o all’Inail. Al momento di pagare l’Ente chiede il Durc ossia il “Documento unico di regolarità contributiva” il quale, per la presenza di pendenze, darà esito negativo. Quindi il titolare metterà a disposizione dell’azienda denari provenienti dai propri risparmi per sanare le pendenze e  rientrare in bonis, ottenere l’agognato Durc, ricevere il pagamento da parte della Pubblica amministrazione e rientrare così del finanziamento. E gli esempi si possono moltiplicare.
Sembra facile! Attenzione vi è la presunzione propria delle indagini finanziarie prevista dall’art. 32 del DPR 600/1973 e dall’art. 51 del DPR 633/1972 in base alla quale, sia i prelievi che i versamenti bancari sono classificati ricavi, se il contribuente non dimostra la provenienza di tali somme.
A ricordarcelo è la recente sentenza della Corte di cassazione del 29 dicembre 2010 n. 26260 la quale conferma un accertamento nel quale vengono considerati ricavi, le somme versate a titolo di finanziamento del titolare nei conti correnti aziendali, in mancanza di una prova liberatoria, il cui onere incombe sul contribuente, volta ad evidenziare che il titolare abbia tenuto conto di detti movimenti nella dichiarazione ovvero che gli stessi non si riferiscano ad operazioni imponibili. È chiaro che la norma mira a evitare abusi ed evasioni tributarie ma, per evitare che essa stessa si presti ad abusi ossia vada a sanzionare comportamenti legittimi: è bene, ogniqualvolta si effettui, per necessità, un finanziamento del titolare conservare le prove della legittima provenienza.      

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo