Cannabis on line, vi è istigazione se sono allegate le “istruzioni”

CATANIA – La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta su un argomento al quale i mass -media hanno dedicato notevole interesse: la punibilità o no a titolo di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti (art.82 D.P.R. n.309/90) della condotta di colui che, avvalendosi di uno strumento di pubblicità particolarmente diffusivo (Internet), divulghi la vendita di semi di canapa indiana utilizzabili per la coltivazione di piante da stupefacente.
La questione controversa attiene, infatti, al confine tra lecito e illecito.
La giurisprudenza pronunciatasi sul tema aveva sottolineato la distinzione tra la condotta realizzata attraverso l’attività di pubblicizzazione della vendita di semi che, di per sé, non costituisce reato ed è inquadrabile nel fenomeno della mera manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) e l’attività di istigazione alla coltivazione di semi di cannabis, penalmente rilevante perché idonea a produrre sostanza stupefacente e, quindi, a favorirne l’assunzione.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte (sent. n.15083/2010) si contestava all’indagato di aver posto in essere una condotta divulgativa finalizzata ad istigare alla coltivazione della canapa indiana ed all’uso della stessa.
L’imputato, invero, avvalendosi di uno strumento di comunicazione di massa particolarmente diffusivo – come Internet – pubblicizzava la vendita non solo dei semi di canapa indiana e degli accessori idonei alla coltivazione di piante ma anche altro materiale informativo (Dvd e libri) contenenti spiegazioni sulle modalità di coltivazione dei semi stessi per ottenere piante idonee a produrre sostanza stupefacente.
L’orientamento della Corte di legittimità appare condivisibile atteso che non è necessario dimostrare, affinché si abbia una condotta punibile, che l’invito al consumo (qui della droga ricavabile dalle piante) sia stato effettivamente raccolto, trattandosi di un onere probatorio difficilmente assolvibile per l’accusa e neppure richiesto dalla struttura della fattispecie incriminata dell’istigazione ex articolo 82 del D.P.R. 309/1990.
E’ necessario e sufficiente dimostrare l’idoneità della condotta a provocare l’effettiva utilizzazione delle sostanze vietate; idoneità che può riscontrarsi nella condotta di chi pubblicizzi e venda semi di cannabis con indicazioni per la relativa coltivazione.
In tal modo, infatti, si dà corso ad attività di istigazione, proselitismo e induzione alla coltivazione e diffusione di sostanze droganti.

Avv. Cristina Calì
collegio dei professionisti di Veroconsumo