Previsto il risarcimento del danno per la Postacelere ritardataria

CATANIA – Anche nel caso di “Postacelere”, se la consegna arriva fuori tempo massimo, non può essere negato il risarcimento del danno al mittente, che non si esaurisce solo nel semplice rimborso del costo di spedizione.
È quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n.46/2011 dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 6 del dpr n. 156/73 nella parte in cui dispone che “l’Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilità per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere”.
 
La norma impugnata – spiega la Corte – “determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio”. Tale privilegio determina la violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall’art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell’art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere”.  Ed infatti, la norma dichiarata incostituzionale che sollevava la Poste dalla responsabilità  costituiva la sopravvivenza di un privilegio ormai anacronistico visto che il servizio ha ormai natura privatistica.
All’utente, insomma, non si può negare il diritto a essere risarcito dal momento che ha scelto Postacelere proprio perché arriva prima (o almeno dovrebbe).
Quindi in caso di ritardo nel recapito di spedizioni effettuate col servizio postacelere,  le Poste sono responsabili e sono tenute a risarcire il danno provocato.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo