Permessi retribuiti ai dipendenti per assistere congiunti disabili

CATANIA – Il nuovo Collegato lavoro (l. 4.11.2010 n. 183), all’art. 24  si occupa anche della materia attinente i permessi di cui i lavoratori dipendenti pubblici o privati posso usufruire, nel caso in cui assistano congiunti portatori di handicap gravi (ai sensi dell’art.3, comma 3, della legge 104/92), che non siano ricoverati a tempo pieno in apposite strutture.
Si prende in considerazione la situazione dei parenti e del coniuge, che debbano occuparsi di  persone disabili e che, per questo motivo, possono usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in forma continuativa.
Le persone che hanno diritto a questi permessi oggi sono “il coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
La norma estende la legittimazione anche a favore dei parenti e degli affini entro il terzo grado (ma solo nei casi sopra citati e non in generale come si prevedeva prima della riforma). Ciò perchè s’è ritenuto particolarmente gravoso l’esercizio dell’assistenza da parte di soggetti avanti con gli anni o non più autosufficienti, prendendo altresì in considerazione l’ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona affetta da handicap siano deceduti oppure siano “mancanti”.
Quest’ultima espressione è stata intesa non solo come mancanza fisica o giurida delle persone che dovrebbero assistere il congiunto ma anche come assenza che risulti documentata  in atti giudiziari (si vedano i casi di divorzio, separazione legale o abbandono giudizialmente accertati o comunque documentati da altra pubblica autorità).
La normativa in esame si occupa anche dei disabili gravi di età inferiore ai tre anni. Per i loro parenti ed affini è stata introdotta la possibilità di godere dei tre giorni di permesso mensili. Possibilità quest’ultima, prevista anche a favore  dei genitori di un minore di tre anni in situazione di disabilità grave, che vogliano fruire – quale alternativa alle altre prerogative previste dal decreto legislativo 151/2001 (prolungamento del congedo parentale o due ore di permesso al giorno) – dei permessi previsti dall’art. 24 citato.
A dare le ulteriori delucidazioni in ordine all’interpretazione della norma predetta, è stata la circolare Inps del 3.12.2010 n. 155 (consultabile anche su internet sul sito www.inps.it, cliccando su “circolari e messaggi”).

Avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo