Danni da vacanza rovinata e risarcimento per il viaggiatore

CATANIA – Una recentissima sentenza del Tribunale di Milano ha riconosciuto, con una pregevole motivazione dal punto di vista logico-giuridico, il risarcimento in ipotesi di disservizi legati ad un pacchetto turistico.
In particolare il Giudice, con la sentenza n.14418 del 16.12.2010, ha censurato il comportamento del Tour Operator che aveva violato le norme del Codice del Consumo poste a tutela del consumatore-turista.
Nel caso di specie il Tour Operator aveva annullato il viaggio senza offrire alcuna valida alternativa al turista.
L’attento Giudice ha riconosciuto ai viaggiatori anche il  risarcimento del danno da vacanza rovinata, ritenendo che tale danno possa farsi rientrare nella previsione dell’art. 92 comma 2 del D.Lgs 206/2005 (il Codice del Consumo); esso può essere descritto come quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo.
Negli ultimi anni tale materia è stata oggetto anche di numerose sentenze della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione, che si sono espresse riconoscendo la risarcibilità del danno da vacanza rovinata in favore  dei consumatori.
In tali pronunce i Giudici comunitari e quelli di legittimità hanno ancora una volta  dimostrato particolare attenzione alla figura del consumatore-turista, inteso quale contraente debole, affermando il pieno e legittimo diritto di ogni utente, in caso di inadempimento di un pacchetto turistico, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia di natura patrimoniale che non patrimoniale.
Segnalate a Veroconsumo (inviando una email a segreteria@veroconsumo.it) eventuali disservizi subiti, affinchè possa aiutarvi ad ottenere il risarcimento dovuto per i disagi ed i danni patiti.

Avv. Vincenzo Ragazzi
collegio dei professionisti di Veroconsumo