Perdita di bagaglio, riconosciuto anche il danno non patrimoniale

PALERMO – La sentenza n.6503 del 29.10.2010 del Giudice di Pace di Catania ha riconosciuto il risarcimento per la ritardata consegna di un bagaglio in relazione ad un contratto di trasporto aereo.
Il Giudice ha censurato il comportamento del vettore che aveva smarrito, per diversi giorni, il bagaglio di 2 viaggiatori costringendoli a trascorrere la loro vacanza privi dei loro beni personali ed ha riconosciuto anche il danno non patrimoniale, alla luce di quanto disposto dalla Convenzione di Montreal del 1999 (ratificata in Italia con la Legge n.12 del 2004),  quantificando il risarcimento in € 1.167,00 per passeggero.
Negli ultimi anni tale materia è stata oggetto di numerose sentenze dei Giudici di merito e di legittimità, che hanno ancora una volta  dimostrato particolare attenzione alla figura del consumatore-turista, inteso quale contraente debole, affermando il pieno e legittimo diritto di ogni utente, in caso di ritardata consegna, di smarrimento, danneggiamento e/o perdita del bagaglio, ad ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti, sia di natura patrimoniale (cioè tutte le spese sostenute a causa dello smarrimento del bagaglio) che non patrimoniale (cioè i danni morali e/o esistenziali subiti a causa dell’impossibilità di godersi appieno la propria vacanza per a causa dello smarrimento dei propri beni). Va tenuto presente che i  danni sono ancor più gravi se si verificano in occasioni speciali ed irripetibili, come viaggio di nozze od altra ricorrenza.
Va tenuto presente però che la Corte di Giustizia Europea con la sentenza C-63/09 del 6.5.2010, ha dichiarato che “ai fini della determinazione del limite di responsabilità del vettore aereo per il danno derivante, in particolare, dalla perdita dei bagagli il termine “danno” della convenzione di Montreal deve essere interpretato nel senso che comprende tanto il danno materiale quanto il danno morale” e prevede che la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo del bagaglio sia limitata a 1000 diritti speciali di prelievo (DSP) per passeggero (circa € 1134,71). Se però il passeggero fa una dichiarazione speciale di interesse alla consegna dei bagagli al check-in, pagando un eventuale importo supplementare, il vettore è tenuto, in linea di principio, al risarcimento sino a concorrenza della somma dichiarata.
Segnalate a Veroconsumo (inviando una email a segreteria@veroconsumo.it) eventuali disservizi subiti.
 
Avv. Andrea Cosimo Fassari
collegio dei professionisti di Veroconsumo