Stabilizzazioni contrarie al Patto di stabilità

ROMA – “La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione)”. Queste le parole con le quali la Corte (sentenza n. 155 del 20 aprile 2011, redattore Sabino Cassese) ha di fatto bocciato, perché incostituzionali, alcune stabilizzazioni fatte dalla Regione. In particolare, in uno dei suoi commi, questa legge prevedeva che la Regione Puglia continuasse ad avvalersi, sino alla scadenza inizialmente stabilita o successivamente prorogata, degli incarichi dirigenziali a termine e dei contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa nonché dei contratti di servizio stipulati o comunque utilizzati per attuare i programmi comunitari.
Il tutto in barba, evidentemente, alla Costituzione Italiana. Come sostenuto anche dall’Avvocatura generale dello stato in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che lamentava, infatti, la violazione dell’articolo 97, affermando che la legge regionale in oggetto “mantiene in vita i rapporti di lavoro precario esistenti senza preoccuparsi di verificare se essi siano stati costituiti nel rispetto delle regole di selezione concorsuale stabiliti dalla suddetta norma costituzionale”. E che, – aggiungeva il ricorrente – tra l’altro, “il continuativo ricorso a personale non di ruolo nuoce al buon andamento della pubblica amministrazione, che postula invece l’utilizzazione di personale dotato dei necessari requisiti di preparazione, di esperienza e di professionalità, verificati attraverso una regolare procedura concorsuale”.
Una sentenza che interviene su una questione molto delicata. Ricordiamo che la Regione Siciliana recentemente ha stabilizzato circa cinque mila precari pubblici, entrati senza concorso, senza aver considerato la gran mole di disoccupati dell’Isola. E per giunta, come hanno denunciato diversi sindacati, senza aver realizzato un piano industriale, necessario per conoscere il reale fabbisogno di personale. Una procedura, quella del processo di stabilizzazione, che sta diventando la regola e che crea figli (i precari degli Enti pubblici che vengono stabilizzati) e figliastri (i disoccupati che rimangono senza lavoro e a cui non viene data neanche la possibilità di concorrere alla pari per un posto pubblico come dice la Costituzione).
Andando avanti nella sentenza si legge, inoltre, che “le Regioni e gli Enti locali, come è noto, sono chiamati a concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, assunti in sede europea per garantire il rispetto del Patto di stabilità e crescita. A tal fine, questi enti sono assoggettati alle regole del cosiddetto “Patto di stabilità interno”, che, da un lato, indicano limiti complessivi di spesa e, dall’altro lato, prevedono sanzioni volte ad assicurarne il rispetto”. E considerando che, come accertato da parte del Ministro dell’economia e delle finanze, la Regione Puglia non ha rispettato il Patto di stabilità interno, “risulterebbero revocati di diritto gli incarichi dirigenziali e i contratti di lavoro che la legge impugnata ha inteso invece salvaguardare”. Un altro punto da rilevare in materia di processi di stabilizzazioni dunque.