Giudizio civile e conciliazione per risolvere le controversie

CATANIA – Il Governo con il D. Lgs. 20/2010 ha introdotto nell’ordinamento giuridico lo strumento della mediazione, con il fine di apprestare un canale ‘alternativo’, non contenzioso, per la risoluzione delle controversie civili e commerciali. Il percorso originariamente disegnato dal legislatore delegato ricalcava i modelli organizzativi già adottati in altri paesi dell’area dell’Unione Europea, nonché nell’esperienza dell’ordinamento statunitense, ed in generale, dei sistemi c. d. di common law. L’esigenza di dare corpo alla Riforma in parola da tempo era divenuta urgente: con la direttiva 2008/52/CEE, la Commissione Europea aveva sollecitato gli Stati membri a dotarsi degli strumenti idonei (norme di diritto interno) a recepire i principi elencati in detta fonte comunitaria.
Il successivo D. M. 180 del 2010 specificava ulteriori elementi in tema di formazione della figura professionale del mediatore (conciliatore) precisando i confini del percorso formativo ed assicurando l’aggiornamento professionale di tutti i conciliatori, già abilitati o in via di iscrizione nell’apposito albo.
Tuttavia, sin dalle prime battute, la Riforma non ha ottenuto il consenso di tutti gli ‘addetti ai lavori’. In particolare, la classe forense, per il tramite dei suoi organismi rappresentativi più autorevoli, il Consiglio Nazionale Forense e l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ha condotto un confronto serrato con il Ministro della Giustizia che non può ancora dirsi concluso, ma che comincia a produrre già alcuni effetti pratici di non poco momento. In primo luogo, nel documento stilato congiuntamente dal Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ed il CNF (e per esso dal suo Presidente Guido Alpa) dovrebbe essere 1) confermata l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica in tutti i procedimenti di mediazione, 2) per l’effetto, verrebbe soppresso l’obbligo di informazione del cliente, nonché la previsione della sanzione di nullità del mandato difensivo per la violazione dell’obbligo ora richiamato. Inoltre, nel corso dell’incontro del 17 maggio scorso, si è definita l’agenda delle altre questioni ancora da risolvere. La obbligatorietà della mediazione, la competenza territoriale dei mediatori, i requisiti di imparzialità e indipendenza, il patrocinio a spese dello Stato nella mediazione. Al momento, per i cittadini che stiano per intraprendere un giudizio civile,  permane l’obbligo (o, fuori dei casi previsti nel D. Lgs. 28/2010, la facoltà) di promuovere il tentativo di conciliazione davanti ad un Organismo iscritto negll’apposito registro del Ministero della Giustizia.

Avv. Franz Donati
collegio dei professionisti di Veroconsumo