Stendere i panni al sole senza arrecare danni al vicino di casa

CATANIA – Chi non possiede un’asciugabiancheria è costretto a stendere i panni all’aria aperta e, se vive in condominio può correre il rischio di creare fastidi a chi abita negli appartamenti sottostanti, soprattutto se, con tale comportamento, si ledono i diritti dei terzi che possono ritenersi vessati  dal continuo sgocciolamento dei panni. La Cassazione (n. 7576 del 28/3/07) riportandosi agli articoli 908 e 913 del Codice civile “impone di evitare lo stillicidio sia delle acque piovane sia di quelle provenienti dall’esercizio di attivita’ umane (ad es. lo sciorinio di panni stesi mediante sporti sul fondo alieno). “Per essere legittimamente esercitato, deve trovare rispondenza in un titolo costitutivo di servitù ad hoc oppure essere esplicitamente previsto tra le facoltà del costituito diritto reale”.
In questi casi occorre consultare l’atto d’acquisto ed il regolamento condominiale per comprendere se dagli stessi si evince il riconoscimento di un’apposita servitù. Quest’ultima non è prevista ex lege ma può essere concessa solo dal proprietario del fondo servente che, volontariamente, potrebbe decidere d’assoggettarsi allo scolamento dei panni stesi ad asciugare da parte del proprietario del piano superiore. Se  non sussiste detta servitù l’interessato potrà agire legalmente per ottenere la cessazione della condotta lesiva oltre che l’eventuale risarcimento del danno.
Può essere utile, anche, consultare il regolamento di polizia municipale del comune dove si trova l’immobile, per accertare l’eventuale violazione di norme in esso contenute. Infatti, alcuni regolamenti, vietano o limitano a determinati orari del giorno lo sciorinio e lo sbattimento dei panni sui prospetti che si affacciano sulla pubblica via. In questi casi basterà chiamare i vigili o fare un esposto, poichè anche se sussiste una servitù il proprietario del fondo dominante non potrà stendere i panni se non alle condizioni previste in questo regolamento. Prima d’intraprendere un’azione giudiziale, sarà necessario esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione, trattandosi di materia relativa a diritto di proprietà.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo