Ddl formazione professionale impugnato dal Commissario

PALERMO – Ieri il commissario dello Stato per la Regione Siciliana, prefetto Carmelo Aronica ha notificato al presidente della Regione l’impugnativa alla Corte Costituzionale dell’art.2, comma 2 del disegno di legge n. 720 dal titolo “Interventi nel settore della formazione professionale. Acquisizioni di entrate al bilancio della regione e finanziamento di borse di studio per la frequenza alle scuole di specializzazione nelle facoltà di medicina e chirurgia”, approvato dall’Assemblea regionale il 18 maggio 2011.
In particolare la norma oggetto del ricorso, viola gli articoli 3, 97 e 117, comma 2 lett. O) della Costituzione nonché l’art. 17 dello Statuto Speciale.
L’articolo 2, 2° comma del provvedimento legislativo approvato, che contiene, fra l’altro, norme relative all’adozione, a carico del bilancio regionale, di misure complementari a quelle previste dalla vigente normativa statale per la riqualificazione professionale ed il sostegno al reddito dei lavoratori degli enti privati che realizzano corsi di formazione finanziati dalla Regione ai sensi della L.R. 24/1976, dà adito a censure di incostituzionalità.
La norma contenuta nel 2° comma  sostanzialmente conferisce una validità temporale superiore a quella prescritta dalla vigente normativa statale al Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)
La disposizione legislativa si pone in contrasto con gli artt. 3, 97 e 117, secondo comma lett. o) della Costituzione, in quanto, distorcendo la “ratio” sottesa all’istituzione ed alla disciplina del D.U.R.C. da parte del legislatore statale, assicura l’erogazione del finanziamento agli enti di formazione professionale, ancorché gli stessi non abbiano provveduto a regolarizzare le posizioni contributive  ed assicurative dei propri dipendenti.