Farmacie dei servizi: prestazioni professionali in loco o a domicilio

CATANIA – Ci siamo già occupati dei cambiamenti che interesseranno le farmacie, le quali diventeranno “farmacie dei servizi”, a seguito del Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2011 e del Decreto 16 dicembre 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 2011.
Un aspetto che bisogna ancora approfondire è quello delle prestazioni professionali erogabili da infermieri e fisioterapisti abilitati in farmacia o a domicilio dietro la supervisione del farmacista titolare, che avrà il compito di controllare il possesso dei requisiti prescritti dalla legge per l’esercizio di queste professioni e che svolgerà una funzione di coordinamento delle varie attività.
Si tratta di prestazioni che debbono essere prescritte dal medico o dal pediatra, i cui costi saranno coperti dal Servizio sanitario nazionale nei limiti dei futuri accordi regionali eccetto i casi di quelle prestazioni che si pongono al di fuori dei limiti di spesa indicati nei predetti accordi.
Per quanto riguarda gli infermieri, essi avranno il compito di occuparsi della corretta esecuzione delle terapie prescritte dai medici, delle analisi di prima istanza, medicazioni, cicli terapici intramuscolo e di presiedere alle attività volte all’educazione all’uso dei farmaci. Potranno, altresì, intervenire d’urgenza con i defibrillatori e nelle altre situazioni igienico sanitarie previste dal loro profilo professionale.
Passando, invece, ai fisioterapisti, essi potranno erogare i servizi riabilitativi per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie, cognitive e viscerali, utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali, stabilendo i relativi programmi riabilitativi e controllando la loro adeguatezza agli obiettivi di recupero prefissati. Anche in questi casi, si parla di attività da svolgersi avvalendosi di locali e strutture adeguate presenti in farmacia oppure da esercitarsi direttamente al domicilio dei pazienti.
Per quando concerne i criteri di determinazione delle remunerazioni che il Servizio sanitario nazionale dovrà erogare, l’accordo collettivo nazionale di cui all’art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, fissa i principi ed i criteri direttivi che però dovranno applicarsi agli accordi, che verranno stipulati a livello regionale. Non ci resta che aspettare la completa realizzazione, anche in Sicilia, di questa nuova farmacia sempre più a completo servizio del cittadino.

avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo