E’ una delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legge 98 del 6 luglio scorso (la “manovra d’estate” convertita in legge 111/2011) e sicuramente è destinata ad essere accolta in maniera molto favorevole dai contribuenti, cosa che non capita spesso.
Con il comma 31 dell’art.23 del citato Decreto Legge 98, infatti, è stato prevista una ulteriore forma di ravvedimento operoso (un’agevolazione originariamente prevista solo in caso di mancato pagamento di somme assistite integralmente da garanzia e da coniugare con l’istituto previsto dall’art.13 del Decreto Legislativo 472/97), in base al quale, in caso di mancato versamento entro il termine previsto dalla legge, nell’applicare la sanzione del 30%, va tenuto conto, oltre che della riduzione al 10% stabilita in caso di pagamento fatto entro i trenta giorni successivi alla scadenza, anche della ulteriore riduzione ad un quindicesimo, applicata però per ciascun giorno di ritardo, e ciò nel caso in cui il pagamento viene effettuato entro i 15 giorni.
Così, dal 6 luglio scorso, pagando nei 15 giorni, si applica la sanzione giornaliera dello 0,2% la quale corrisponde al 30% (la sanzione per omesso pagamento) ridotta al 10% ed ulteriormente ridotta ad un quindicesimo, applicando però la penalità per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza.
Dal 15^ al 30^ giorno successivo, poi, resta sempre applicabile la normale riduzione al 10%.
Attenzione, però, perché per potersi avvalere della riduzione, anche di quella “sprint” ora prevista, occorre che non siano iniziati controlli da parte dell’Ufficio, ed è necessario pure versare, entro il termine previsto per la definizione, il tributo in maniera integrale nonchè gli interessi legali calcolati a giorni.