Fanno parte degli interventi di manutenzione straordinaria quelli necessari a mantenere in buono stato l’intero edificio . Rientrano in questo tipo di manutenzione le opere di consolidamento statico, la modifica integrale degli impianti esistenti, il rifacimento di una copertura. Sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che non alterano la forma, il volume o la superficie complessiva di un immobile.
La redistribuzione della casa mediante la demolizione di tramezzi e la modifica delle stanze non altera questi elementi ed è, quindi, manutenzione straordinaria. Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere segnalati all’Ufficio Tecnico comunale presentando una denuncia di inizio attività firmata dal proprietario ed asseverata da un tecnico abilitato nella quale dovranno essere indicati gli interventi da effettuare è inoltre necessario comunicare l’impresa esecutrice l’intervento e trasmettere il DURC (documento unico regolarità contributiva) dell’impresa esecutrice i lavori, da notare che in alcuni casi è necessario nominare un direttore lavori.
L’articolo 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”.