Regole per la vendita a distanza. Disciplina il Codice del consumo

CATANIA – La vendita di beni e servizi, conclusa tra un professionista ed un consumatore mediante tecniche di comunicazione a distanza, cioè  senza presenza fisica e simultanea, è disciplinata dal Codice del consumo (Dgls. 206/2005).
 
Tale regolamentazione si è resa necessaria, a tutela del consumatore, in quanto da alcuni decenni si acquistano vari prodotti- su internet, per telefono, fax- da venditori senza volto. Il venditore ha nei riguardi del consumatore degli obblighi di informazione (art. 51, comma 1, Codice del consumo) come l’esistenza del diritto di recesso o l’esclusione dello stesso, le modalità di pagamento e spedizione oppure della prestazione del servizio. Il diritto di recesso, salvo che il negozio web lo garantisca ugualmente, non può essere esercitato in alcuni casi, quali:
1) fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
 
2) fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, se al momento della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito;
 
3) fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso;
 
4) fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
 
5) fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
 
6) fornitura di giornali, periodici e riviste;
 
7) servizi di scommesse e lotterie. Non è poi previsto alcun diritto di recesso per le prenotazioni di voli, viaggi in treno, pacchetti turistici, case-vacanza e alloggi, come anche per i contratti che hanno per oggetto alimenti e bevande.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo