Più tutele per i consumatori. Danni morali per voli cancellati

CATANIA – Ulteriori oneri , per i vettori, sono stati sanciti dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 13.10.11, causa C-83/10, che riconosce, ai passeggeri, in caso di cancellazione di “volo”, oltre al danno materiale anche quello morale.
La Corte si è pronunciata nell’ambito di una controversia pendente tra sette passeggeri, tra cui un italiano, e l’Air France. Quest’ultima era stata citata in giudizio in quanto, dopo alcuni minuti dal decollo dell’aereo avvenuto all’ora prevista per la partenza, il vettore è rientrato all’aeroporto di partenza, per un guasto tecnico, trasferendoli su altri voli del giorno successivo, per raggiungere la destinazione finale.
I giudici di Lussemburgo hanno deciso che la nozione di “cancellazione del volo” debba essere vista alla luce del significato del termine “volo”, inteso come operazione di trasporto aereo, realizzato da un vettore secondo un itinerario ed una tempistica predeterminati. Dunque affinché un volo possa essere considerato “effettuato”, non è sufficiente che l’aereo sia partito in conformità all’itinerario previsto, ma occorre anche che abbia raggiunto la sua destinazione. La “cancellazione” di cui all’art. 2, lett. l), del regolamento n. 261/2004,  non attiene esclusivamente al caso in cui l’aereo non sia affatto partito, bensì anche quando “il volo inizialmente previsto e ritardato si riversa su un altro volo, ossia quando la programmazione del volo originario è abbandonata e i passeggeri di quest’ultimo si uniscono a quelli di un volo a sua volta programmato”. Nella fattispecie anche se i passeggeri, trasferiti su un altro volo del giorno dopo, hanno raggiunto la destinazione programmata, il “loro” volo inizialmente previsto deve essere qualificato come “cancellato”.
Il giudice di rinvio alla Corte, oltre a chiedere lumi sulla nozione di “cancellazione” ha inteso conoscere se il “risarcimento supplementare” ex art.12 del regolamento consente ai giudici nazionali di risarcire anche il danno morale.
La Corte ha confermato che la nozione di “risarcimento supplementare” dell’art.12 consente al giudice nazionale , alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di riconoscere il danno oltre che materiale anche morale. Mentre non può rientrare in tale nozione la condanna al rimborso delle spese che i passeggeri hanno dovuto sostenere per l’inadempimento del vettore degli obblighi di sostegno e assistenza quali rimborso del biglietto oppure imbarco su volo alternativo, e, in attesa del successivo imbarco, sistemazione in albergo, pasti e bevande e possibilità di  chiamate telefoniche.