Privacy dei condomini: è vietato affiggere in bacheca dati personali

CATANIA – Una recente sentenza della Cassazione (n° 186/2011) torna ad affrontare il tema di cosa sia lecito affiggere sulla bacheca condominiale e ciò in relazione alla tutela della riservatezza, sostenendo che gli spazi condominiali aperti all’accesso a terzi estranei al condominio non possono essere utilizzati per la comunicazione dei dati personali riferibili al singolo condomino.
 
Pertanto,“l’affissione nella bacheca dell’androne condominiale, da parte dell’amministratore, dell’informazione concernente le posizioni di debito del singolo partecipante al condominio, risolvendosi nella messa a disposizione di quel dato in favore di una serie indeterminata di persone estranee, costituisce un’indebita diffusione, come tale illecita e fonte di responsabilità civile, ai sensi degli artt. 11 e 15 del cod.della Privacy" (d.lg.196/2003).
I giudici della Suprema Corte partono dal presupposto che  anche i dati dei condomini raccolti per la gestione della cosa comune, compresi gli eventuali debiti di ciascuno nei confronti del condominio, rientrano nella nozione di dati personali, intendendo come tali, secondo l’art. 4 del  Cod. Privacy, “qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale”.
In sostanza, come afferma la Cassazione nella pronuncia in oggetto, “l’elemento qualificante dell’informazione, perché possa essere considerata dato personale, è rappresentato esclusivamente dal fatto che essa si riferisca ad un soggetto determinato o determinabile”.
L’amministratore, pertanto, può  raccogliere, registrare, conservare, esibire le informazioni necessarie per la gestione e l’amministrazione della cosa comune e può anche comunicarle a tutti gli altri partecipanti, ma, nello stesso tempo, ha il “dovere di adottare le opportune cautele per evitare l’accesso a quei dati da parte di persone estranee al condominio”. Il diritto alla riservatezza deve, quindi,  sempre prevalere sulle esigenze di efficienza.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo