Multe con il telelaser: valide anche in assenza di scontrino

PALERMO – Qualche giorno fa la Suprema Corte, confermando l’orientamento più recente, ha – con la sentenza n. 23212 – dato ragione a un ricorso proposto dal Comune di Massa contro la decisione del Tribunale, che aveva annullato la multa elevata a seguito di controllo con telelaser e non corredata dallo scontrino.
Il telelaser è costituito, appunto, da un fascio laser ad alta frequenza che si riflette sulla carrozzeria del veicolo, e da un sensore ottico che, notata la frequenza di partenza e rilevata la frequenza di ritorno, determina la velocità esatta del veicolo.
Nel caso specifico, il Giudice di Pace prima e il Tribunale di Massa poi, avevano annullato il verbale  relativo alla multa.
Essi, infatti, pur avendo riconosciuto come legittimo l’uso del telelaser, ritenevano che “poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione all’orario notturno e alla presenza di traffico”.
La Corte di Cassazione ha respinto l’interpretazione dei giudici dei gradi precedenti evidenziando che lo strumento del Telelaser non rilascia documentazione fotografica nell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma “consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato”.
Quanto detto pone a carico degli operatori in servizio una sorta di attestazione della rilevazione del telelaser e ciò “è assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed è suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione, di costruzione, di installazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica”.L’automobilista, pertanto, se vuole contestare la rilevazione dovrà querelare l’agente per falso, questo comporta un onere probatorio al quanto difficile.
 
Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti di Veroconsumo