Usufrutto, tra diritti e obblighi l’uso del bene resta vincolato

CATANIA – Quando parliamo di usufrutto parliamo di quello che viene definito come un diritto reale di godimento, che è disciplinato dall’art. 978 e ss. del codice civile. Detto diritto attribuisce al titolare la facoltà di godere del bene e, quindi, di percepirne i frutti, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica e con l’ulteriore limite di non poterne trasferire a terzi la proprietà. Quest’ultimo diritto di disposizione del bene, infatti, resta in capo al titolare della nuda proprietà ossia della proprietà spogliata del godimento del bene che – come dianzi specificato – è un diritto di pertinenza esclusiva dell’usufruttuario.
Si tratta, comunque, di un diritto temporaneo non trasferibile dopo la morte del titolare e che vincola il beneficiario a non mutare l’uso a cui il bene è destinato e cioè, se si tratta di un immobile adibito ad uso abitativo, l’usufruttuario non lo può destinare allo svolgimento di un’attività commerciale.
Il classico esempio in materia, è quello del proprietario di un bene immobile che lo vende, lo dona o lo lascia in eredità riservandosene l’usufrutto (definito volontario perché avviene per contratto o per testamento), con la conseguenza che il bene nel caso di vendita viene deprezzato di un importo corrispondente al valore dell’usufrutto che si riserva il proprietario medesimo e che varia tenendo conto dell’età dell’usufruttuario alla luce di quella che è la durata della vita media.
Gli atti che hanno per oggetto l’usufrutto devono rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata a pena di nullità e devono essere trascritti nei pubblici registri immobiliari.
Ma vediamo come vengono regolati i rapporti tra usufruttuario e nudo proprietario quando i loro diritti hanno per oggetto un immobile condominiale. Al primo spettano i poteri inerenti l’ordinaria amministrazione del bene e può partecipare col proprio voto alle assemblee condominiali che riguardano interventi che rientrino in questa tipologia. Mentre al secondo spetta l’esercizio del voto in materia di straordinaria amministrazione del bene con i relativi obblighi di pagamento che da esso derivino (si pensi per esempio alla delibera in materia di interventi di manutenzione straordinaria alla facciata dell’edificio condominiale).
L’amministratore, pertanto, dovrà porre particolare attenzione al soggetto da convocare in assemblea a seconda delle materie poste all’ordine del giorno a pena di invalidità della delibera stessa.

avv. Francesca Pecorino
Collegio dei professionisti di Veroconsumo