Detrazioni fiscali per imprese, scheda carburante necessaria

PALERMO – Le imprese non potranno dedurre i costi sostenuti per il carburante acquistato per i macchinari in cantiere se non si doteranno delle necessarie “schede carburanti”, il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24930 del 25 novembre scorso. È necessario ricordare che per usufruire di alcune agevolazioni fiscali in materia di Iva l’articolo 2 del Dm 6287/1977 prevede che per ciascun veicolo a motore utilizzato nell’esercizio dell’attività dell’impresa deve essere istituita una scheda mensile contenente, tra l’altro, “gli estremi di individuazione del veicolo”. 
 
Anche se non viene prevista espressamente l’indicazione del numero di targa, la Cassazione sostiene che non vi è dubbio che esso debba ritenersi obbligatoriamente prescritto, costituendo il principale elemento di individuazione del veicolo. In particolare, per i veicoli non ancora immatricolati e per quelli per loro natura privi di targa perché non destinati alla circolazione stradale (carrelli elevatori, etc), in base agli articoli 30 e 31 del Testo unico della circolazione stradale proprio e solo per la mancanza della targa si consente eccezionalmente l’istituzione della scheda carburante e l’individuazione del veicolo mediante annotazione del numero di matricola apposto dalla casa costruttrice.
Vengono, chiaramente, esclusi dall’obbligo di istituzione della scheda carburante i contribuenti che non intendono avvalersi del diritto alla detrazione dell’imposta.
Conseguentemente il contribuente non rispettando le prescrizioni relative alla corretta e completa compilazione delle schede carburante, non ha la possibilità sia di fruire delle agevolazioni previste dalla legge in relazione all’acquisto del carburante medesimo (Cassazione 3947/2011) che  di detrarre, dall’imposta dovuta, quella assolta sugli acquisti.

dr. Pierangelo Bonanno
del collegio dei professionisti di Veroconsumo