Rinuncia all’eredità, tempi e modi. Libera da termini e condizioni

CATANIA – Ai sensi dell’art. 519 c.c., la rinunzia all’eredità deve essere fatta con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario  in cui si è aperta la successione e, poi, deve essere inserita nel registro delle successioni. Occorre sottolineare che la successione si apre al momento del decesso della persona della cui eredità si tratta, nel luogo dell’ultimo domicilio del de cuius.
Se non sono osservate le forme appena citate, la rinunzia gratuita non ha effetto e per di più non si verifica l’ulteriore conseguenza ricollegabile alla stessa e cioè l’accrescimento proporzionale delle quote spettanti agli altri coeredi. Laddove non vi fossero coeredi,"l’eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso che egli mancasse" (art. 522 c.c.).
Il ricorso all’istituto giuridico della rinunzia all’eredità trova spesso un’unica giustificazione e cioè la necessità per il chiamato all’eredità di non essere chiamato a rispondere dei debiti della persona deceduta, specie quando questi ultimi superino addirittura l’ammontare del valore dei beni facenti parte della quota ereditaria.
La rinunzia deve essere pura e semplice cioè non sottoposta a termine né a condizione, né essere limitata ad una parte soltanto della quota alla quale si avrebbe diritto e deve essere effettuata prima della presentazione della denunzia di successione e, preferibilmente, prima della divisione dell’eredità. In ogni caso, la rinunzia comporta l’accettazione dell’eredità "qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati" (art. 478 c.c.).
Per quanto concerne i termini di presentazione della rinunzia, essi variano a seconda se il chiamato – al momento dell’apertura della successione – sia in possesso o meno dei beni ereditari.
Nel primo caso, il termine è di tre mesi dal decesso (art. 458 c.c.), mentre nel secondo caso, si ha tempo di rinunziare entro dieci anni, che sarebbe il periodo stabilito per il maturarsi della prescrizione del diritto di accettazione dell’eredità, salva fissazione su istanza di parte di un termine più breve.
Ed ancora, chi rinunzia all’eredità, si considera come se non fosse mai stato chiamato, ciò significa che la rinunzia ha effetto retroattivo.
Se, come abbiamo detto prima, ci troviamo in presenza di vari creditori del de cuius, questi ultimi potrebbero considerarsi lesi dalla rinunzia e, quindi, potrebbero chiedere di essere autorizzati ad accettare in nome e per conto del rinunziante ma solo per soddisfarsi sui beni ereditari e nel termine di cinque anni (art. 524 c.c.).

avv. Francesca Pecorino
collegio dei professionisti di Veroconsumo