Diritto del condomino di visionare i documenti contabili di gestione

CATANIA – Ciascun condomino ha la facoltà di richiedere ed ottenere dall’amministratore l’esibizione dei documenti contabili ed amministrativi relativi alla gestione condominiale.
Tale facoltà può essere esercitata in qualsiasi tempo e non solo in sede di rendiconto annuale e di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea. E’ questo il principio accolto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n° 19210/2011, che  conferma quanto già sentenziato dalla stessa Cassazione nelle sentenze 8460 del 1998 e 15159 del 2001. Non c’è bisogno, pertanto,  che il condomino specifichi le ragioni per cui chiede all’amministratore di prendere visione o di estrarre copia di documenti contabili. Naturalmente l’esercizio di tale facoltà non deve ostacolare l’attività di amministrazione e non deve presentarsi come contraria ai principi di correttezza o risolversi in un peso economico per il condominio. 
 
Secondo i Giudici della Suprema Corte, il diritto alla richiesta della documentazione non è fine a se stesso, essendo invece finalizzato ad un’attività di controllo non solo formale sull’attività dell’amministratore, ma anche “ad una consapevole e documentata partecipazione all’assemblea condominiale” e che “ a tale diritto, corrisponde l’onere dell’amministratore di predisporre un’organizzazione, sia pur minima, che consenta la possibilità di esercizio di tale esercizio e dell’esistenza della quale, i condomini siano informati”.
Per tali motivi, di fronte al rifiuto dell’amministratore di far prendere visione della documentazione contabile ad un condomino, ove non sia dimostrata l’impossibilità di dare corso la richiesta, perché pervenuta a poche ore dall’inizio alla seduta, la delibera assembleare può ritenersi illegittima.

Avv. Iole Gagliano
collegio dei professionisti di Veroconsumo