Esenzione ticket: nuove regole con il “nucleo familiare fiscale”

CATANIA – In un articolo apparso in queste pagine qualche tempo fa – i lettori più affezionati lo ricorderanno, chi si fosse “sintonizzato” solo da poco tempo può trovarlo nel nostro sito di Veroconsumo nell’Archivio articoli, Rubrica, pag. 20 – lamentavamo quello che a nostro parere era una iniquità del sistema ISEE. Il conosciutissimo “indicatore della situazione economica equivalente” aveva una sua particolare incidenza nei bilanci delle famiglie, proprio nel determinare l’esenzione dalla “compartecipazione alla spesa sanitaria” (meglio conosciuta come ticket).
In quella sede osservavamo che, tener conto del reddito della famiglia anagrafica ossia di quella risultante dallo “stato di famiglia” producesse evidenti storture, soprattutto, per quelle famiglie che accolgano altri componenti.
Nell’esempio allora descritto, l’inserimento dell’anziano genitore nel proprio stato di famiglia avrebbe potuto portare effetti sull’ISEE. Positivi: famiglie intere che diventavano esenti per effetto dell’inserimento o, in altri casi, negativi: l’anziano, la famiglia o entrambi, prima esenti, perdevano il beneficio a causa del cumulo dei redditi. In buona sostanza si costringevano le famiglie a fare dei calcoli di convenienza.
Da gennaio, in Sicilia, sono entrate in vigore le nuove norme per la determinazione dell’esenzione dal ticket per condizione economica. Come possiamo leggere dalla locandina pubblicata nel sito della Regione siciliana (per chi volesse approfondire questo è l’indirizzo internet: “http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale /PIR_AssessoratoSalute/PIR_Nuoveregoleperleesenzionitiket”) sono state individuate quattro categorie di esenti, ma soprattutto non si tiene più conto della famiglia anagrafica bensì del “nucleo familiare fiscale” il quale comprende: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e le persone a carico. Nel dettaglio queste sono le quattro nuove categorie:
E01: cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro;
E02: disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico (n.b.: si considerano disoccupati i soggetti regolarmente iscritti negli elenchi dei Centri per l’Impiego e che comunque hanno perso una precedente attività lavorativa alle dipendenze);
E03: titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico;
E04: titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare (nucleo familiare fiscale) con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico.
Questa novità risolve quanto a suo tempo criticato in queste pagine: vedremo adesso come si comporterà il nuovo sistema a regime, pronti a segnalare ai nostri lettori eventuali criticità.

Dott. Giuseppe Grassia
Collegio dei professionisti di Veroconsumo