Canone Rai, si prescrive in 10 anni

Giornalmente la televisione italiana ricorda, ai telespettatori, che il 31 Gennaio 2012 è scaduto il pagamento del “canone Rai”, che può essere ancora corrisposto entro il mese di febbraio, maggiorato di qualche euro.
 
Ciò premesso, vediamo cosa succede se il possessore di un televisore (anche non funzionante), non corrisponde il relativo canone. Innanzitutto va detto che l’erario – tramite l’agenzia delle entrate – deve inviare, al possessore, l’intimazione di pagamento, intesa come accertamento e costituzione in mora anche per l’interruzione del termine di prescrizione. Detto termine è infatti di dieci anni anche se nessuna norma lo stabilisce per cui, in mancanza, si fa ricorso al principio generale che prevede il termine ordinario di dieci anni.
 
Su tale punto, anche la Cassazione ha stabilito che la prescrizione della relativa imposta è decennale (Così Cass. n. 18432/ 2005, 18110/2004). Poiché il detto canone dev’essere corrisposto entro il 31 Dicembre di ciascun anno, affinché si verifichi la prescrizione occorre che siano trascorsi dieci anni, a far data dal periodo per il quale è dovuto.
 
Così, se il canone si riferisce al 2006, la richiesta di pagamento (intimazione) dev’essere notificata entro la data del 31.12.2016, atteso che, diversamente – ove venga comunicata anche un giorno dopo – scatta la prescrizione che non è automatica. Infatti, occorre che sia eccepita dal debitore mediante ricorso (entro gg. 60), presso la Commissione Tributaria, per impugnare l’intimazione, mentre, successivamente, si può ricorrere al giudice ordinario (giudice di pace, dato il modesto importo), mediante atto di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art 615 c.p.c.