Contratto di finanziamento, norme a tutela del consumatore

PALERMO – La Corte di Giustizia Europea con la sentenza 15 marzo 2012 nella causa C-453/10 ha rafforzato la tutela del consumatore, avente ad oggetto un contratto di finanziamento che presentava un tasso di interesse annuo inferiore a quello effettivo, poiché questa è una pratica commerciale sleale perché ingannevole.
Gli Stati membri possono anche superare le garanzie previste dalla normativa europea a tutela del consumatore. Infatti, l’Unione europea prevede la nullità della sola clausola cosiddetta abusiva all’interno di un contratto tra un cittadino/utente e un professionista. Invece, gli Stati possono anche stabilire la caducazione dell’intero contratto se la misura è più favorevole al consumatore.
Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado la buona fede e la sua formulazione in modo chiaro, crei un danno al consumatore. Il carattere abusivo va valutato tenendo conto sia della natura dei beni o servizi sia facendo riferimento alle altre circostanza che accompagnano la conclusione del contratto.
La Corte, facendo riferimento alla direttiva 93/13 ha stabilito che: “nel valutare la buona fede occorre rivolgere particolare attenzione alla forza delle rispettive posizioni delle parti, al quesito se il consumatore sia stato in qualche modo incoraggiato a dare il suo accordo alla clausola e se i beni o servizi siano stati venduti o forniti su ordine speciale del consumatore; che il professionista può soddisfare il requisito di buona fede trattando in modo leale ed equo con la controparte, di cui deve tenere presenti i legittimi interessi; il giudice adìto non può fondarsi unicamente sull’eventuale vantaggio per una delle parti nella fattispecie il consumatore, derivante dall’annullamento del contratto in questione nel suo complesso (…) Ciononostante tale direttiva non osta a che uno Stato membro preveda, nel rispetto del diritto dell’Unione, che un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore e contenente una o più clausole abusive sia nullo nel suo complesso qualora ciò risulti garantire una migliore tutela del consumatore”.
La suddetta direttiva si applica, come nel caso in esame, alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori poste prima, durante e dopo l’operazione commerciale pur non incidendo sulle norme di diritto contrattuale.

Nunzia Scandurra
collegio dei professionisti di Veroconsumo