Acque marine, le Asp devono monitorarle

PALERMO – Con l’addio ad uno degli inverni più gelidi degli ultimi cent’anni e l’inizio della primavera, la gente comincia ad avere nostalgia delle vacanze in riva al mare e, probabilmente, già il prossimo lunedì di pasquetta per i più arzilli sarà il giorno del primo bagno della “lunga stagione estiva” siciliana. Per la verità, la stagione balneare sull’Isola comincerà ufficialmente il prossimo primo maggio ed andrà avanti fino al 30 settembre, così come stabilito dal Decreto 6 marzo 2012 dell’assessorato della Salute, pubblicato sull’ultima Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana (n. 13).
Anche se potrebbe non sembrare così, per quel che concerne la balneazione, un ruolo molto importante viene giocato dalle Aziende sanitarie provinciali. Per esempio i direttori dei laboratori di sanità pubblica della Sicilia hanno l’obbligo di relazionare in merito a:
– tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento;
– tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi;
– tratti di mare temporaneamente non balneabili;
– tratti di mare e di costa interessati da immissioni;
– acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione.
Rientrano, infatti, tra i compiti della Regione (ai sensi dell’articolo 1 del Decreto interministeriale 30 marzo 2010):
a) l’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
b) l’istituzione e l’aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
c) l’istituzione di un programma di monitoraggio prima dell’inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l’aggiornamento dell’elenco delle acque di balneazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l’informazione al pubblico ai sensi dell’articolo 15 del D. Lgs n. 116/08.
Nel Decreto 6 marzo 2012, firmato dal dirigente generale del dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Lucia Borsellino, si stabilisce che i laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali hanno l’obbligo di comunicare, con la massima tempestività, ai sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l’estensione e le coordinate geografiche tale comunicazione va inviata anche al direttore del dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria provinciale competente.
Inoltre, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie, devono concordare con i rispettivi direttori dei dipartimenti di prevenzione, il calendario di monitoraggio delle acque, che dovrà essere inserito nel Portale Acque di balneazione e trasmesso all’assessorato della Salute e segnatamente al dipartimento per le Attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico. Allo stesso modo devono stilare un programma per l’esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare.
Il monitoraggio dei parametri necessari per la balneazione dovrà essere eseguito attraverso un campionamento mensile di routine, nel punto di prelievo individuato, all’interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti. Il campionamento potrà essere effettuato entro e non oltre quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio.
A questo punto i direttori dei laboratori di sanità pubblica dovranno comunicare i risultati, con cadenza mensile, all’assessorato della Salute e segnatamente al dipartimento per le Attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico.
 


Entro il 30 aprile i sindaci dei Comuni interessati dovranno emanare i divieti di balneazione
 
PALERMO – Entro e non oltre il 30 aprile 2012 i sindaci dei comuni rivieraschi devono emanare le ordinanze di divieto di balneazione (dove segnalato dai laboratori di sanità pubblica delle Aziende sanitarie provinciali). È compito dei sindaci adottare tutti i provvedimenti di propria competenza come ad esempio l’affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili. Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso. I sindaci hanno, a questo proposito, il dovere di implementare l’informazione della popolazione con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.
Allegato al decreto l’elenco di tutte le aree classificate “non adibiti alla balneazione” relativi ad ogni provincia. Mentre per le aree individuate e classificate come “balneabili”, cioè quei tratti di mare e di costa usufruibili, saranno resi visionabili attraverso il sito www.portaleacque.it del ministero della Salute (ai sensi dell’articolo 6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010).