Impianti termici, istituito anche in Sicilia il catasto energetico

CATANIA – Tante ormai sono le leggi di risparmio energetico negli edifici. Risparmio che significa non solo  installare impianti efficienti, ma anche prevedere una corretta manutenzione, come già prescritto dal D.P.R. n. 412 che risale al lontano 1993. Per effetto delle nuove leggi sul risparmio energetico tra cui il decreto legislativo n. 192/05, il proprietario di un immobile o l’amministratore di condominio hanno la responsabilità di esercizio e manutenzione degli impianti. Anche della piccola e diffusa caldaia autonoma.
è proprio in materia di esercizio, manutenzione e sicurezza degli impianti che l’assessorato siciliano dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità ha emanato il decreto 1 marzo 2012 “Disposizioni in materia di impianti termici degli edifici nel territorio della Regione siciliana”, apparso sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana dello scorso 30 marzo 2012.
Il decreto si applica a  tutti gli impianti termici degli edifici presenti sul territorio regionale. Sono esclusi le stufe, i caminetti, gli apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante solo se la somma delle potenze nominali degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è minore di 15 kW termici.
Elemento di novità del decreto è l’istituzione del catasto regionale degli impianti termici nel quale confluiranno  tutti i catasti degli impianti termici,istituiti presso le autorità competenti.
Il catasto, che include anche le informazioni sugli impianti alimentati da fonte di energia rinnovabile presenti nel territorio regionale, è uno strumento prezioso per procedere a una reale ed efficiente attività ispettiva sugli impianti termici che come sappiamo sono spesso inefficienti e poco sicuri proprio per una scadente manutenzione.
Ecco, dunque, che nei casi di installazione di un nuovo impianto termico o di sostituzione del generatore di calore, l’installatore è tenuto a trasmettere, entro 30 giorni dall’intervento, alle autorità competenti alle ispezioni degli impianti termici e al catasto regionale una copia della scheda identificativa dell’impianto .
In appendice, il decreto riporta due tipologie di schede. Una scheda identificativa (Allegato A) per impianti con potenza termica nominale al focolare inferiore a 35 kW; e un’altra per gli impianti con potenza termica nominale al focolare superiore o uguale a 35 kW. Gli allegati F e G, invece, contengono  i rapporti di controllo tecnico rispettivamente per caldaie con potenza termica al focolare maggiore e minore di 35kW.
Con le cadenze previste dal decreto legislativo n. 192/05, i manutentori dovranno trasmettere alle autorità competenti per le ispezioni degli impianti termici e al Catasto regionale copia del rapporto di controllo tecnico corredato dalla relativa scheda identificativa. Inoltre, all’articolo 6 del decreto regionale, e ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 551/99, è fatto obbligo alle  società di distribuzione di combustibile di trasmettere i dati relativi all’ubicazione e alla titolarità degli impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi.
Infine, ricordiamo che la trasmissione al Catasto termico dovrà avvenire esclusivamente in via telematica e secondo le indicazioni fornite attraverso il sito web del Dipartimento regionale dell’energia.