ROMA – L’Agenzia delle Entrate detta le proprie regole agli uffici periferici in merito alla gestione delle controversie su atti della riscossione relativi a entrate amministrate dalla stessa Agenzia. E così, con un’arzigogolata circolare, la 12/e, diffusa nei giorni scorsi fa sapere che “gli Uffici delle Entrate e l’agente della riscossione (Equitalia, Serit per la Sicilia) nei giudizi riguardanti atti della riscossione curano esclusivamente le questioni di propria competenza e valutano autonomamente l’interesse a proseguire i giudizi con riferimento ai vizi legati alla propria attività”. Secondo quanto si legge nella premessa della circolare “il debitore che intende impugnare dinanzi al giudice tributario un atto della riscossione, deve ricorrere contro l’Ufficio dell’Agenzia, se contesta vizi legati alla sua attività, o contro l’Agente della riscossione, per motivi successivi alla consegna del ruolo”.
Saranno gli stessi Uffici a valutare la fondatezza dei motivi del ricorso. In particolare, se non ritengono di costituirsi in un giudizio in cui è parte anche l’agente della riscossione, devono comunicarlo all’agente almeno venti giorni prima della scadenza del termine per la costituzione.
Allo stesso modo, in presenza di una sentenza sfavorevole all’Ufficio, l’acquiescenza (l’accettazione da parte del contribuente di un atto dell’Amministrazione finanziaria, al fine di ottenere la riduzione a 1/4 -modificato in 1/8 dal D.Lgs 185/2008 c.d. anticrisi- delle sanzioni amministrative indicate nell’avviso di accertamento) deve essere comunicata all’Agente della riscossione almeno due mesi prima della scadenza del termine lungo o 20 giorni prima della scadenza del termine breve in caso di notifica della sentenza. Se il debitore propone ricorso solo contro l’Ufficio per questioni legate esclusivamente alla legittimità di atti dell’Agente della riscossione, l’Ufficio stesso dovrà chiamare in causa l’Agente entro 60 giorni. Se i motivi del ricorso riguardano anche l’attività dell’Ufficio, quest’ultimo dovrà però difendersi sulle questioni attinenti al proprio operato. In ogni caso, è opportuno che l’Ufficio invii informalmente all’Agente della riscossione copia del ricorso presentato dal contribuente ancora prima di chiamarlo in causa, in modo da dare all’Agente stesso la possibilità di intervenire volontariamente.
Nel caso in cui il ricorrente chiami in giudizio esclusivamente l’Agente della riscossione per vizi riferibili all’attività dell’Ufficio, sarà compito dell’Agente chiamare in causa l’Ufficio interessato. Questo ultimo dovrà costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto di chiamata. Se ad essere chiamati in causa sono sia l’Ufficio delle Entrate sia l’Agente della riscossione, dovrà costituirsi in giudizio il soggetto direttamente interessato dalle contestazioni. Se, ad esempio, il ricorso riguarda solo l’attività dell’Ufficio, sarà questo ultimo a dover difendere il proprio operato. è possibile leggere per intero il testo della circolare sul sito dell’Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it, all’interno della sezione “Normativa e prassi”.