PALERMO – Fra le numerose norme inserite nel decreto legge 5/2012, denominato “Semplificazioni”, convertito nella legge 35/2012, vi sono delle norme che riguardano le persone meno abbienti.
Stiamo parlando della “Carta acquisti”, della quale si occupa l’art. 60, comma 1, del decreto legge citato, che recita: “Al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall’articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta, è avviata una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti”.
Il decreto legge 112/2008, cui fa riferimento l’articolo 60 di cui sopra, è uno dei tanti “decreti-Tremonti” del passato, istitutivo della famosa “Social card” per i meno abbienti, e che tante polemiche aveva suscitato per il costo complessivo dell’operazione.
Il comma 2 dell’art. 60, dispone invece che “Entro novanta giorni [7-7-2012, ndr] dalla data di entrata in vigore del presente decreto [7-4-2012, ndr], con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti, fra l’altro: a) i nuovi criteri di identificazione dei beneficiari per il tramite dei Comuni, con riferimento ai cittadini italiani e di altri Stati dell’Unione europea ovvero ai cittadini di Stati esteri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; b) l’ammontare della disponibilità sulle singole carte acquisto, in funzione del nucleo familiare; c) le modalità con cui i comuni adottano la carta acquisti anche attraverso l’integrazione o evoluzione del Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGATE) come strumento all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; d) la decorrenza della sperimentazione, la cui durata non può superare i dodici mesi.
Infine, il comma 2-bis, sempre dell’art. 60, prescrive che “i Comuni, anche attraverso l’utilizzo della base di dati SGATE relativa ai soggetti già beneficiari del bonus gas e del bonus elettrico, possono, al fine di incrementare il numero di soggetti beneficiari della carta acquisti, adottare strumenti di comunicazione personalizzata in favore della cittadinanza”.
Tenuto conto dei tre mesi occorrenti per produrre il decreto attuativo, nonché dei tempi burocratici per la messa a regime dell’iniziativa, ma soprattutto della drammatica crisi economica in atto, si spera solo che i non abbienti, all’appuntamento con la carta acquisti, arrivino… in tempo a spendere i soldi.