CATANIA – Sempre più spesso i consumatori si trovano davanti il concetto di danno da vacanza rovinata: ai più questo concetto si collega solo ad una vacanza andata male, ma è giusto che ci sia più informazione sul punto anche per chi non è un tecnico del diritto.
A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 79 del 2011, Codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del turismo, più brevemente denominato Codice del turismo, numerose novità coinvolgono anche la parte riguardante la disciplina dei contratti di organizzazione e di intermediazione di viaggio, definiti contratti del turismo organizzato, al Titolo sesto, Capo primo della nuova normativa.
Una delle novità più rilevanti del Codice del turismo è costituita dalla previsione normativa del danno da vacanza rovinata, concepito come quella parte del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso, ovvero alla irripetibilità dell’occasione perduta.
Questo particolare aspetto del risarcimento del danno, come è noto, era in precedenza materia di interpretazione giurisprudenziale soprattutto in seguito alla famosa sentenza della Corte di Giustizia CE, 12 marzo 2002 che per prima aveva parlato di risarcimento del danno morale.
Ora viene espressamente previsto e incasellato in una norma specifica anche se la stessa lo prevede applicabile solo quando l’inadempimento delle prestazioni non sia di scarsa importanza, in base a quanto previsto dall’art. 1455 c.c.
In tal modo la specifica previsione normativa ne limita di fatto l’applicazione rispetto alla precedente interpretazione giurisprudenziale, e comunque appare destinata a provocare contrasti interpretativi sull’importanza o meno dell’adempimento.
Pacifico nella prassi giurisprudenziale che per danno da "vacanza rovinata" si intende esclusivamente quel pregiudizio che si sostanzia nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista-viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come occasione di svago e/o di riposo: si tratta, pertanto di un pregiudizio non patrimoniale. Proprio tale qualificazione crea i maggiori problemi in merito alla possibilità di ammetterne il ristoro.
Il danno da vacanza rovinato è determinato da un inadempimento (quello dell’agenzia di viaggi e/o del tour operator).
Le norme dettate in tema di risarcimento del danno da inadempimento (previste dagli artt. 1223-1227) nulla prevedono in merito al pregiudizio non patrimoniale, si deve preliminarmente verificare se, nel caso di inadempimento contrattuale, sia ammissibile il risarcimento del danno non patrimoniale.
In caso di risposta affermativa, infatti, non sarebbe necessario individuare una precisa norma che riconosca al turista il risarcimento del danno in questione; tale individuazione si renderebbe, invece, necessaria nel caso contrario (senza necessità di scomodare l’art. 2059 dettato in tema di responsabilità extracontrattuale).