Liberalizzazione farmacie, polemiche e dubbi interpretativi

PALERMO – Nella seduta dell’11 maggio scorso via libera del Consiglio dei Ministri al disegno di legge sulle farmacie che modifica il decreto liberalizzazioni.
Il d.d.l. approvato dal Consiglio su proposta del Ministro della Salute, Renato Balduzzi,  intende superare alcuni dubbi interpretativi e di applicazione – si legge nel comunicato del ministero – emersi in seguito all’approvazione in Senato del decreto “Cresci Italia”.
Le modifiche riguardano 4 problemi che erano stati sollevati durante la conversione in legge, (L. n.27/2012) del decreto legge n.1 del 24 gennaio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
Tra i principali contenuti del ddl la partecipazione dei titolari di “farmacia soprannumeraria” al concorso straordinario per l’assegnazione delle nuove farmacie. “In molti capoluoghi di provincia o regione la diminuzione della popolazione residente ha fatto sì che oggi il numero di farmacie sia superiore a quello individuabile applicando il criterio demografico (un esercizio ogni 3.300 abitanti)” – spiegano da Palazzo Chigi.
“Alcuni hanno ritenuto che l’espressione “farmacie soprannumerarie” si riferisca, indiscriminatamente, a tutti i casi in cui il numero delle farmacie aperte risulti superiore a quello spettante al Comune, con la conseguenza che tutti i titolari di farmacia di questi comuni potrebbero ritenersi legittimati a partecipare alle prove concorsuali, contraddicendo una delle principali finalità del concorso straordinario, che è quella di escludere i titolari di farmacia urbana”.
Per evitare tale contraddizione il ddl spiega, integrando il comma 3 dell’articolo 11 del d.l. n.1/2012, che per farmacie soprannumerarie si intendono solo quelle aperte in base al criterio “topografico” o “della distanza”, come previsto dalla legge 362 del 1991.
Altra novità rilevante riguarda il limite di età per la partecipazione ai concorsi per la licenza da farmacista che al comma 7 dell’articolo 11 sopprime il limite dei 40 anni per la partecipazione al concorso in forma associata.
“Il limite appare criticabile poiché, di fatto, rende molto difficoltoso per i farmacisti di età superiore a 40 anni ottenere l’assegnazione di una farmacia – spiegano dal Ministero – non potendo essi né documentare 20 anni di attività, né ottenere la titolarità associata”.
Altra critica mossa da tutte le associazioni di categoria e dai sindacati all’indomani dell’approvazione della norma sulle liberalizzazioni è relativo al limite dell’età pensionabile per la direzione di farmacie private. Cade l’obbligo di pensionare il farmacista a 65 anni, ma solo per le farmacie rurali e comunque a decorrere dal 1 gennaio 2015. “L’immediata applicazione del vincolo rischia di porre in difficoltà le farmacie rurali sussidiate – il cui reddito non sempre consente di retribuire un direttore di farmacia – e tutti gli altri direttori di farmacia over 65 che, esercitando direttamente la funzione di direttore, sarebbero costretti ad attribuirla a un altro professionista”.
Ed infine il ddl abroga l’istituto del decentramento delle farmacie, non più compatibile con la nuova disciplina, perché basato sulla soppressa “pianta organica”. Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale deve farne domanda al comune, che respinge la domanda se il nuovo locale dista meno di duecento metri dagli altri esercizi farmaceutici.
 

 
“Soprannumerarietà, chiediamo ulteriori chiarimenti”
 
Abbiamo sentito sulla questione Francesco Mangano, presidente di Federfarma Sicilia. Federfarma è la Federazione nazionale che rappresenta le oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nata nel 1969.
Con il nuovo disegno di legge il Ministero pare venire incontro alle vostre richieste, cosa ne pensa?
Intanto si tratta di un disegno di legge con tempi di approvazione che non sono brevissimi ed è suscettibile di tutte le possibili modifiche. In merito al decreto contestavamo la questione dell’età pensionabile; siamo fortemente contrari, in un momento in cui si tende a spostare in avanti l’età pensionabile, noi consideriamo i professionisti di 70/75 anni assolutamente idonee ad incarichi di grande responsabilità mentre ci chiediamo sulla base di cosa si reputi che all’età di 65 anni non si sia più idonei a dirigere una farmacia. Con questo disegno di legge arriveranno dei chiarimenti in merito.
Cos’altro contestate?
Un’altra questione che prevede chiarimenti è relativa alla soprannumerarietà, e soprattutto la questione della pianta organica sulle cui modifiche non siamo d’accordo dal momento che sino ad ora ha garantito un sistema di distribuzione del farmaco che a detta di molti è il migliore del mondo. Tra tante cose che non funzionano si va ad intaccare questa che invece funziona.