Fisco

Affidabilità fiscale nel contenzioso tributario

ROMA – La prima importante riforma fiscale, la legge n. 130 del 31 agosto 2022, è stata già fatta ed è stata pure pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 204 del 1^ settembre 2022).
È entrata in vigore lo scorso 16 settembre, data a partire dalla quale le vecchie Commissioni Tributarie Provinciali hanno assunto la nuova denominazione di “Corti di Giustizia Tributaria” di primo e di secondo grado.

I relativi magistrati saranno assunti per concorso, a tempo pieno, con una dotazione iniziale di 576 giudici. Una dotazione che certamente sarà insufficiente senza l’ausilio, per ora temporaneo, dei vecchi giudici tributari, destinati comunque ad “andare in pensione”, fortunatamente in modo graduale, a 70 anni.
Come già detto, nonostante siano state assolutamente trascurati alcuni dei punti fondamentali che tutti gli addetti si aspettavano (principalmente l’indipendenza anche logistica dal Mef), alcune novità ci sono state.

Ecco le novità

Come è noto, in base all’articolo 47 del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, il contribuente, con apposita istanza (o con lo stesso ricorso) e quando la pretesa fiscale può causargli un danno grave e irreparabile (in presenza del “fumus boni iuris” e del “periculum in mora”), può chiedere alla Commissione tributaria Provinciale (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), la sospensione dell’atto impugnato.
In base al 5^ comma del citato articolo 47, la sospensione può essere subordinata dal Giudice alla presentazione di una idonea garanzia.

Come è pure noto, in base all’articolo 9 bis, comma 11. Del D.L. 50/2017, ai contribuenti con “punteggio di affidabilità fiscale” (ISA) elevato sono concesse alcune agevolazioni.
Ora, con il comma 5 dell’articolo 2 della Legge 130/22, il contribuente può evitare di presentare tale garanzia (quella per la sospensione dell’atto impugnato) nel caso in cui abbia ottenuto un punteggio almeno pari a 9, sia per l’anno in corso, sia come media del biennio precedente.

Un altro piccolo premio che risulta per la verità poca cosa per chi, in un modo o in un altro, dimostra la sua affidabilità, anche in presenza della questione che ha fatto oggetto del ricorso.