L’ultima legge di Bilancio ha introdotto importanti novità per gli affitti brevi nel 2024. Nel range rientrano quei contratti di locazione di immobili a uso abitativo che hanno una durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa.
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Le modifiche riguardano l’aliquota dell’imposta sostitutiva, dovuta da chi sceglie il regime della cedolare secca, e gli adempimenti a carico degli intermediari non residenti.
Ai redditi derivanti dai contratti di affitti brevi si applicano, su scelta del locatore, le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”.
Con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2024, dal 1° gennaio 2024, in caso di opzione per l’imposta sostitutiva nella forma della cedolare secca, si applica l’aliquota del 26%. Questa aliquota è ridotta al 21% per i redditi riferiti ai contratti di locazione breve stipulati per una sola unità immobiliare per ciascun periodo d’imposta, a scelta del contribuente. L’individuazione di tale unità immobiliare deve avvenire nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta interessato.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare hanno obblighi di natura informativa tutte le volte che intervengono nella stipula di un contratto di affitti brevi. In sintesi, gli intermediari devono:
Per evitare ulteriori adempimenti a carico degli “intermediari” relativi ai contratti di affitti brevi, la legge di bilancio 2024 ha previsto che la ritenuta sia mantenuta nella misura del 21% e operata sempre a titolo d’acconto. Pertanto, il contribuente è tenuto, per ciascun periodo d’imposta, a determinare l’imposta dovuta. Verserà poi l’eventuale saldo, determinato previo scomputo delle ritenute d’acconto subite. I dati dell’imposta dovuta, delle ritenute subite e dell’imposta a saldo sono indicati nella dichiarazione dei redditi.
La ritenuta deve essere versata con il modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata. L’intermediario può effettuare un unico versamento cumulativo relativo all’importo delle ritenute operate in ciascun mese. Con la risoluzione n. 88/E del 5 luglio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “1919” da utilizzare per il versamento. Il codice va riportato nella sezione “Erario” del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” con l’indicazione nei campi “Rateazione/regione/prov/mese rif.” e “Anno di riferimento” del mese e dell’anno cui la ritenuta si riferisce, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.
Le regole per i soggetti non residenti in materia di affitti brevi 2024 sono le seguenti:
LEGGI LA GUIDA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE