Un lettore pone per posta, al redattore di questa rubrica, il suo caso personale: egli ha ereditato dal padre un immobile in città – per uso non abitativo e quindi commerciale – che era anche oggetto di un contratto di locazione, con il relativo pagamento della cedolare secca, la cui durata (del contratto) è di anni sei più sei.
Dato che è deceduto appunto il padre, egli dovrà rifare, all’inquilino, un nuovo contratto di locazione. A questo punto, chiede se egli, come erede, potrà continuare a fruire, per tale contratto (commerciale), della cedolare secca, essendo ancora all’interno delle annualità 6+6, previste dal contratto originale, oppure se, dovendo stipulare un nuovo contratto, non potrà più fruirne.
Ecco la risposta al quesito: l’articolo 1 comma 59 della Legge 145/2018 di Bilancio per il 2019 – per i contratti di locazione commerciale, aventi ad oggetto immobili di categoria catastale C/1, con superficie non superiore a 600 metri quadrati – prevede che è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca, che è del 21 per cento. Secondo le regole ordinarie, l’opzione resta valida per tutta la durata del contratto.
In caso di decesso del locatore, gli eredi infatti subentrano nella medesima posizione del “de cuius”, e ciò in base alle regole generali della successione per causa di morte. Pertanto, verificandosi – nel caso in esame – una soluzione di continuità nel rapporto di locazione, gli eredi possono confermare l’opzione per la cedolare secca, mediante la trasmissione del “Modello Rli”, all’Agenzia delle Entrate, entro trenta giorni dal decesso (circolare 20/E/2’12, paragrafo 5).
In virtù di quanto sopra, quindi, si può affermare, giuridicamente, come la cedolare secca possa esser chiesta – anche dagli eredi – per le locazioni commerciali.