PALERMO – L’elenco delle agenzie del lavoro che si occupano sul territorio siciliano di fare incontrare domanda e offerta nel mondo del lavoro è stato aggiornato.
Si tratta di 188 sportelli in tutto, gestiti da 150 enti, che hanno potuto accedere all’elenco dopo la riforma dei termini e delle modalità per l’accreditamento presso la Regione siciliana. I soggetti pubblici e privati, compresi nell’elenco, a partire dalla data di pubblicazione del decreto sono autorizzati ad erogare i servizi per il lavoro per i quali hanno chiesto l’accreditamento.
Nella stessa data, decade automaticamente l’elenco delle agenzie del lavoro che era stato aggiornato lo scorso dicembre. Le attività di erogazione dei servizi per l’impiego devono adottare tutte le prescrizioni ed eseguono gli obblighi indicati nell’avviso relativo al nuovo sistema di accreditamento. Si passa finalmente alla fase operativa, quindi, dopo le varie polemiche che avevano accompagnato l’avviso, tanto da arrivare ad un paio di pubblicazioni andate e vuoto e revocate in seguito alle furiose proteste degli stessi organismi che avrebbero concorso all’accreditamento.
La modifica ha sostanzialmente riguardato il punto 3 dell’articolo 7 dell’avviso, quello contestatissimo legato all’imposizione di assumere almeno un ex sportellista per quegli enti che aspirano a essere iscritti negli elenchi dei Centri per l’impiego.
Ora invece l’organizzazione strutturale dei richiedenti l’accreditamento cambia. Anzitutto dovranno essere dotati di figure professionali con almeno 5 anni di comprovata esperienza in materia di politiche attive o, in alternativa, si deve possedere un’esperienza nei servizi per il lavoro di almeno due anni. Almeno un operatore deve essere dipendente con contratto di lavoro subordinato nel rispetto della Contrattazione Collettiva Nazionale e non può essere impegnato in più di due sedi; c’è poi un “impegno” (e quindi nessuno obbligo) all’utilizzo, nel caso di attività finanziaria con risorse pubbliche per l’erogazione delle politiche attive, dei soggetti iscritti nell’elenco unico ad esaurimento di cui all’ex articolo 13 delle 1.r. n. 8/2016 (per l’appunto gli ex sportellisti, ndc) in coerenza con l’accordo trilaterale siglato il 23 luglio 2018 dal Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale, le Associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali, nei modi e nei termini inerenti i servizi formativi.
Per il resto non cambia praticamente nulla: i requisiti sono dettati secondo i principi individuati dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, al fine di garantire “servizi di qualità agli utenti, attraverso il raccordo tra politiche attive del lavoro, sviluppo del territorio, imprese e formazione ed il potenziamento di reti di partenariato pubblico/privato, atte alla creazione di un sistema unico di servizi per il lavoro e a favorire una risposta efficace per sostenere lo sviluppo del capitale umano e la crescita qualitativa e quantitativa dell’occupazione”.
I servizi per il lavoro si identificano nelle seguenti attività: orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, avviamento alla formazione necessaria per aggiornare la propria posizione nel mondo del lavoro, promozione di tirocini extracurriculari, informazione su incentivi all’occupazione che possano essere utilizzati per avviare una nuova attività, promozione di prestazioni socialmente utili, supporto all’autoimpiego e attività di incontro domanda/offerta di lavoro (cosiddetto matching).