Sono passati tre anni dall’applicazione del nuovo sistema di accreditamento per l’iscrizione all’“elenco unico dei soggetti autorizzati all’erogazione dei servizi per il lavoro in Sicilia”, le agenzie per il lavoro che si affiancano ai centri per l’impiego per aiutare l’incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro siciliano. È arrivato quindi il momento, di confermare, come previsto dal disciplinare, il possesso dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione al dipartimento regionale del lavoro. A tale scopo, il dipartimento ha rilasciato un format di conferma dei requisiti richiesti, da utilizzare da parte degli enti accreditati, a cui si dovrà allegare il “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità”, quale strumento di collaborazione alla legalità tra l’amministrazione regionale e i soggetti coinvolti, allo scopo di prevenire e reprimere fenomeni di corruzione e concussione, assicurando, così, la sicurezza e la trasparenza dei procedimenti amministrativi.
Tale documentazione, compilata e firmata digitalmente dovrà essere inviata entro il 29 febbraio prossimo all’indirizzo di posta elettronica accreditamento.lavoro@regione.sicilia. Si completa così il primo triennio con quello che è il nuovo sistema di accreditamento per le agenzie del lavoro in Sicilia, che si dipana su 369 sedi per 273 soggetti su tutto il territorio regionale. Un cambiamento sostanziale, quello introdotto nel 2020, che ha modificato in profondità l’organizzazione strutturale degli enti: anzitutto, devono essere dotati di figure professionali con almeno 5 anni di comprovata esperienza in materia di politiche attive o, in alternativa, si deve possedere un’esperienza nei servizi per il lavoro di almeno due anni. Almeno un operatore deve essere dipendente con contratto di lavoro subordinato nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale e non può essere impegnato in più di due sedi.
C’è poi un “impegno”, non obbligo, all’utilizzo, nel caso di attività finanziata con risorse pubbliche per l’erogazione delle politiche attive, dei soggetti iscritti nell’elenco unico ad esaurimento di cui all’ex articolo 13 delle 1.r. n. 8/2016, i cosiddetti ex sportellisti, che avevano lottato a lungo perché invece tale inserimento fosse vincolante. Per il resto non cambia praticamente nulla: i requisiti sono dettati secondo i principi individuati dall’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015 e dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 276 del 2003, allo scopo di garantire “servizi di qualità agli utenti, attraverso il raccordo tra politiche attive del lavoro, sviluppo del territorio, imprese e formazione ed il potenziamento di reti di partenariato pubblico/privato, atte alla creazione di un sistema unico di servizi per il lavoro e a favorire una risposta efficace per sostenere lo sviluppo del capitale umano e la crescita qualitativa e quantitativa dell’occupazione”.
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